Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Favignana.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2024
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Favignana. (24A02564) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2024)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2024Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Favignana. (24A02564)(GU n.119 del 23-5-2024)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Favignana in
data 18 gennaio 2024, n. 4, concernente il divieto di afflusso
sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di
Favignana;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Trapani in
data 21 febbraio 2024, n. 14888, con la quale esprime il proprio
parere al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in data 9 aprile 2024, n. 10664;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 15 giugno 2024 al 30 settembre 2024 sono vietati l'afflusso
e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nel Comune omonimo.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente
autorita' italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di
pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate
sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei
ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per
l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario
stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da
turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
g) veicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in
contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade
dell'isola di Favignana;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino
di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali
stazionino per tutto il periodo del soggiorno di almeno sei giorni;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone
che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo
di almeno sei giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o
autocertificazione;
k) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone
che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture
alberghiere o extra alberghiere per un periodo di almeno sei giorni;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli appartenenti ai residenti dell'arcipelago delle Egadi;
n) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per
prestazioni di spettacolo, convegni, manifestazioni culturali,
manifestazioni sportive, e per servizi televisivi e cinematografici,
previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le
necessita', dal Comune di Favignana.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di
appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori
deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Favignana.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430
a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 2 maggio 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, reg. n. 1655
