sabato 25 maggio 2024

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Favignana.


 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2024
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Favignana. (24A02564) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2024)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 maggio 2024 

Limitazione  all'afflusso  di  veicoli  a  motore  per  l'anno   2024
sull'isola di Favignana. (24A02564) 
(GU n.119 del 23-5-2024)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Favignana  in
data 18 gennaio 2024,  n.  4,  concernente  il  divieto  di  afflusso
sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a  persone  non
facenti parte della popolazione stabilmente residente nel  Comune  di
Favignana; 
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di  Trapani  in
data 21 febbraio 2024, n. 14888, con  la  quale  esprime  il  proprio
parere al riguardo; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in data 9 aprile 2024, n. 10664; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 15 giugno 2024 al 30 settembre 2024 sono vietati  l'afflusso
e la circolazione, sull'isola  di  Favignana,  di  veicoli  a  motore
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente nel Comune omonimo. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a) veicoli per il trasporto pubblico; 
    b) veicoli  che  trasportano  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,   e
successive modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente
autorita' italiana o estera; 
    c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi  di  polizia  o  di
pubblico interesse; 
    d) veicoli  appartenenti  a  proprietari  di  abitazioni  ubicate
sull'isola che, pur non essendo  residenti,  risultino  iscritti  nei
ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di  Favignana,  per
l'isola di Favignana; 
    e) autoveicoli con targa estera sempre  che  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso; 
    f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti  da
turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio; 
    g) veicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in
contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti  sulle  strade
dell'isola di Favignana; 
    h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti  che  dimostrino
di avere prenotazioni nei campeggi esistenti  sull'isola,  nei  quali
stazionino per tutto il periodo del soggiorno di almeno sei giorni; 
    i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas; 
    j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli  appartenenti  a  persone
che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un  periodo
di almeno sei giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o
autocertificazione; 
    k) autoveicoli, ciclomotori e motocicli  appartenenti  a  persone
che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture
alberghiere o extra alberghiere per un periodo di almeno sei giorni; 
    l) autoambulanze e carri funebri; 
    m) veicoli appartenenti ai residenti dell'arcipelago delle Egadi; 
    n) veicoli per  il  trasporto  di  artisti  ed  attrezzature  per
prestazioni  di  spettacolo,  convegni,   manifestazioni   culturali,
manifestazioni sportive, e per servizi televisivi e  cinematografici,
previa autorizzazione  rilasciata  di  volta  in  volta,  secondo  le
necessita', dal Comune di Favignana. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 3 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Al Comune di Favignana e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Favignana. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430
a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 5 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Il Prefetto di Trapani e' incaricato della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 
    Roma, 2 maggio 2024 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 1655