Guida il monopattino ubriaco e gli revocano la patente.... E se avesse guidato una cariola?
Ma in mani di chi siamo?
«La
sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o revoca) della
patente di guida […] non può essere applicata a colui il quale si sia
posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta
alcuna abilitazione».
Cass. pen., sez. IV, ud. 16 novembre 2023 (dep. 4 dicembre 2023), n. 48083
CASS. PEN., IV, 04/12/23 N° 48083
Svolgimento del processo
Svolgimento del processo
L'imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benchè fosse in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale.
2.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo
del suo difensore, limitatamente alla disposta applicazione della revoca
della patente di guida, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale ed illegalità della pena, ex
art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in relazione all'art. 186 C.d.S..
Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall'art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall'art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui la sanzione ‘amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-01; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081; Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 22103901).
Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi - fatto salvo quanto previsto "dai commi da 75 a 75-vicies ter", tuttavia concernenti aspetti di non significativo rilievo in questa sede -.
Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un'ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare.
P.Q.M.
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione
concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 04 dicembre 2023
