Affitti Brevi:introdotto il CIN
Novità in arrivo su affitti brevi e turistici: viene introdotto il codice identificativo nazionale per censire e monitorare appartamenti, strutture, stanze date in affitto ai turisti con sanzioni fino a 8.000 euro per chi non espone il CIN.
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 293/2023, di sabato 16 dicembre, e in vigore da oggi, 17 dicembre, la legge n. 191/2023 di conversione del decreto “Anticipi”, il Dl n. 145/2023, “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Nel passaggio parlamentare sono tante le misure di natura fiscale introdotte nel decreto fiscale collegato alla manovra, che si sono aggiunte a quelle già disposte nel testo originale, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre
LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00204) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2023
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145
Si segnalano le nuove disposizioni in tema di affitti brevi (articolo 13-ter). In particolare, è prevista l’istituzione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi. Tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili estintore portatile e dispositivi anti fuga di gas;
((Art. 13 ter
Disciplina delle locazioni per finalita' turistiche, delle locazioni
brevi, delle attivita' turistico-ricettive e del codice
identificativo nazionale
1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della
trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di
ospitalita', il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal
comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice
identificativo nazionale (CIN) alle unita' immobiliari ad uso
abitativo destinate a contratti di locazione per finalita'
turistiche, alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alle
locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed
extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce
la relativa banca dati.
2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici
codici identificativi alle unita' immobiliari ad uso abitativo
destinate a contratti di locazione per finalita' turistiche e a
contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' alle strutture
turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l'ente
territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei
codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e
provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del
turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei
relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture
turistico-ricettive e unita' immobiliari locate, ai fini
dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo
13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la
ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta
giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la
ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque
entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o
provinciale.
3. Il CIN e' assegnato dal Ministero del turismo, previa
presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore
ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva,
corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali
dell'unita' immobiliare o della struttura e, per i locatori, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7: a) nel caso delle
regioni e delle province autonome che non hanno disciplinato le
procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o
provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome
che hanno gia' attivato banche dati territoriali e che non hanno
attribuito il codice regionale o provinciale nel termine di
conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In
tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di
dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento; b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da
parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato
banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei codici e dei
relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalita' e nei
termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere
presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali
assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, nel termine di sessanta
giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali
o provinciali assegnati successivamente alla data di effettiva
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del
codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma il
Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice cosi'
generato agli enti detentori di una banca dati territoriale
funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o
comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione.
4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono
assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale,
secondo le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai
comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato
delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi
alle unita' immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di
locazione per finalita' turistiche, alle locazioni brevi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle
strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la
ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o
locali assegnati dal giorno successivo alla data di effettiva
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e'
subordinata all'attestazione dei dati catastali dell'unita'
immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i
locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7.
6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalita'
turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, una unita' immobiliare ad uso abitativo o una porzione
di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura
turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, e' tenuto ad
esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui e' collocato
l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali
vincoli urbanistici e paesaggistici, nonche' ad indicarlo in ogni
annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono
portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque
pubblicati e comunicati, il CIN dell'unita' immobiliare destinata
alla locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della
struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I
soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli
obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per
finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al
comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le unita' immobiliari sono dotate di dispositivi per la
rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio
funzionanti nonche' di estintori portatili a norma di legge da
ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in
prossimita' degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior
pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200
metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un
estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento
alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto
del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita
l'attivita' di locazione per finalita' turistiche o ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma
imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' soggetto all'obbligo di
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui
territorio e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita' sia
esercitata tramite societa', la SCIA e' presentata dal legale
rappresentante.
9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o
extralberghiera priva di CIN, nonche' chiunque propone o concede in
locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unita' immobiliari o porzioni di
esse prive di CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a
euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o
dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi
del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e' punita con la sanzione
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni
della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unita'
immobiliare per la quale e' stata accertata la violazione e con la
sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare
pubblicato. Chiunque concede in locazione unita' immobiliari ad uso
abitativo, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al
comma 7 e' punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali
di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo
del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa
normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei
requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7, con la
sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione
accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attivita' di
locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di
cui al comma 8 del presente articolo e' punito con la sanzione
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni
della struttura o dell'immobile.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se
lo stesso fatto e' sanzionato dalla normativa regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle funzioni di
controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio e' ubicata la
struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o
l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di
polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal
medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per
politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti.
12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni
per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
effettuano, con modalita' definite d'intesa, specifiche analisi del
rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da
sottoporre a controllo che concedono in locazione unita' immobiliari
ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese
disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per
le finalita' istituzionali».
13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalita' di
interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali.
14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della
banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del
turismo per l'assegnazione del CIN.))
