Veicoli storici: Ora è possibile avere la targa originale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 agosto 2023
Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (23A05428) (GU Serie Generale n.225 del 26-09-2023)
DECRETO 4 agosto 2023
Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (23A05428) (GU Serie Generale n.225 del 26-09-2023)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 agosto 2023Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (23A05428)(GU n.225 del 26-9-2023)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, primo paragrafo, ai sensi
del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per
i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa
nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte
conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati
I e II» della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva
1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e
macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico
iscritti negli appositi registri»;
Visto, altresi', l'art. 93 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di «Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», ed in particolare il
comma 4, come modificato dall'articolo l, comma 696, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse
storico e collezionistico, prevede, tra l'altro, «il richiedente ha
facolta' di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di
ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica
originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia'
presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati
della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante,
indipendentemente dalla difformita' di grafica e di formato di tali
documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard
europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa
storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo
e i cui criteri e modalita' di versamento sono stabiliti con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto, infine, l'art. 101 del piu' volte citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di «Produzione, distribuzione,
restituzione e ritiro delle targhe», ed in specie il comma 1 che
demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe
per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita'
previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,
ed in particolare il comma 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad
oggetto diposizioni per la «Razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento
unico, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del nuovo codice della
strada» e, in particolare, l'art. 215, comma 5;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e procedure per
l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei
registri, nonche' per la loro riammissione in circolazione e la
revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O.
n. 55);
Considerato che le disposizioni unionali di cui alla citata
direttiva 1999/37/CE, come attuate nell'ordinamento nazionale,
impediscono l'emissione di un documento di circolazione difforme da
quello armonizzato;
Considerato, altresi', che la riforma recata dal decreto
legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di
immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione
dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle
documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di
razionalizzazione dell'azione amministrativa, e che dette finalita'
appaiono inderogabili pur nell'esigenza di dover tener conto delle
peculiarita' proprie dei veicoli di interesse storico e
collezionistico;
Ritenuto, pertanto, insopprimibile l'esigenza di dover emettere il
documento unico di circolazione e di proprieta' anche con riferimento
ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorche' muniti
di targa storica;
Valutato, altresi', che l'emissione di un libretto di circolazione
conforme «alla grafica originale», eventualmente ulteriore rispetto
al documento unico di circolazione e di proprieta', ne imporrebbe la
compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante
l'utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non
suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero
delle infrastrutture dei trasporti, ne' piu' in uso o disponibili
presso gli uffici del Ministero stesso;
Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti, non e' possibile
dare attuazione alle previsioni dell'art. 93, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l'emissione
del «libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
registro automobilistico» conforme alla grafica dell'originale;
Considerato che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009
disciplina, tra l'altro, le modalita' e procedure per la riammissione
alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico
di origine sconosciuta;
Considerato, altresi', che, ai fini del rilascio di una targa
storica, di cui all'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285
del 1992, lo stesso prevede che «la sigla alfa-numerica prescelta non
sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione
dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante» e che quindi, per poter ritenere comprovata tale
condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di
origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia
presente nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b) e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico;
Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del
Tesoro - Direzione VI del Ministero dell'economia e delle finanze,
con la quale e' stato trasmesso il preventivo, redatto dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione
e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di
veicoli di interesse storico e collezionistico in conformita' alla
vigente normativa di riferimento.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive
modificazioni;
b) «regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo
codice della strada»;
c) «veicoli di interesse storico e collezionistico»: i veicoli
che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60, comma
4, del codice della strada;
d) «ANV»: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come disciplinato
ai sensi dell'art. 226, commi da 5, 6 ed 8, e «completamente
informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226;
e) «PRA»: il Pubblico registro automobilistico, istituito con
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510;
f) «Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine
sconosciuta»: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a
qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti
di circolazione e di certificato di proprieta' o di foglio
complementare;
g) «certificato di rilevanza storica e collezionistica»: il
certificato di cui all'art. 215, comma 1, del regolamento,
disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;
h) «documento unico»: il documento unico di circolazione e di
proprieta', di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
i) «targa storica»: la targa o le targhe di cui all'art. 93,
comma 4, del codice della strada;
j) «STA»: lo Sportello telematico dell'automobilista operativo
presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
k) «UMC»: l'Ufficio della motorizzazione civile del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 3
Targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico precedentemente radiati dal PRA
1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o su richiesta del
proprietario per esportazione all'estero, rispettivamente ai sensi
degli articoli 96 e 103 del codice della strada, e' subordinato alla
presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di nuova
immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonche' del titolo di
proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica e
del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica
tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento.
2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il
documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di
costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del
veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi
non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta
dall'interessato.
Art. 4 Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione. 1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione e' subordinato alla presentazione presso uno STA o un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'art. 7. 2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV e nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.
Art. 5
Targa storica per i veicoli di interesse storico
e collezionistico di origine sconosciuta
1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico
e collezionistico di origine sconosciuta e' subordinato alla
presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di
immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonche' del titolo di
proprieta', del certificato di rilevanza storica e collezionistica e
del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica
tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. L'istanza e'
accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente
nell'ANV o nell'archivio del PRA.
2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il
documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e
caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di
costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del
veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA,
ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi
non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta
dall'interessato.
Art. 6
Rilascio della targa storica
1. Il rilascio della targa storica e' soggetto al pagamento
dell'importo di euro 549,00 (cinquecentoquarantanove) per gli
autoveicoli ed euro 274,50 (duecentosettantaquattro/50) per i
motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione
e della quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle
attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada.
2. L'importo di cui al comma 1 e' corrisposto tramite versamento
effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei
pagamenti del Dipartimento della mobilita' sostenibile del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7
Istanza di rilascio della targa storica
1. Ai fini del rilascio della targa storica ai sensi degli articoli
3, 4 o 5, il proprietario presenta istanza unificata di cui al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, previo pagamento delle
prescritte tariffe, nonche' del contributo di cui all'art. 6.
Art. 8
Entrata in vigore ed applicabilita'
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla predetta data.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Con atto della direzione generale per la motorizzazione e per i
servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di
navigazione, del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 2895
