Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno.


DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno. (23G00145) (GU Serie Generale n.233 del 05-10-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2023 

 

 DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133 

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione   e   protezione
internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e
la funzionalita' del Ministero dell'interno. (23G00145) 
(GU n.233 del 5-10-2023)
 
 Vigente al: 6-10-2023  
 

Capo I
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione
irregolare

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti  e
per il sostegno  dei  comuni  interessati  da  arrivi  consistenti  e
ravvicinati di migranti; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
garantire  l'effettivita'  dell'esecuzione   dei   provvedimenti   di
espulsione  degli  stranieri  irregolari  presenti   sul   territorio
nazionale e dei controlli in materia di immigrazione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di
protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
prevedere misure per il supporto alle politiche  di  sicurezza  e  la
funzionalita' del Ministero dell'interno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno,  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia, di concerto con  i  Ministri  della
difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
  pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato  
 
   1. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 4, al secondo periodo, le parole  «nell'articolo  1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito  dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge  13
settembre  1982,  n.  646»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.
159.»; 
      2) al comma 7,  lettera  b),  le  parole  «al  comma  9»,  sono
sostituite dalle seguenti «al comma 10»; 
      3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «Nei confronti  del
titolare del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine
pubblico o  di  sicurezza  dello  Stato  dal  Ministro  dell'interno,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando
ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta
dal prefetto. Avverso  il  provvedimento  del  prefetto  puo'  essere
presentato  ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.
Si applica l'articolo 13, comma 3.» 
    b) all'articolo  9-bis,  comma  6,  secondo  periodo,  le  parole
«nell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.  327,  o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come  sostituito
dall'articolo  13  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4  e  16,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente  periodo:  «Salvo
quanto  previsto  all'articolo  235  del  codice  penale,  quando  lo
straniero  e'  sottoposto  a  una  delle  misure  amministrative   di
sicurezza di cui al Titolo VIII del codice  penale,  l'espulsione  e'
disposta ai sensi  dell'articolo  200,  quarto  comma,  dello  stesso
codice e del presente testo unico. Il  questore,  prima  di  eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta al  magistrato  di  sorveglianza
che ha disposto la misura. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al
quinto e sesto periodo.»; 
      2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1»  sono  inserite  le
seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»; 
      3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di
espulsione  disposta   ai   sensi»   sono   inserite   le   seguenti:
«dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»; 
      d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non  e'  stata
disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma
10, e dell'articolo»; 
      e) all'articolo 17, al comma 1: 
        1)  al  primo  periodo,  le  parole  «e'  autorizzato»   sono
sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»; 
        2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo  che
la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o  grave
pericolo   all'ordine   pubblico   o   alla    sicurezza    pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite  di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata  richiesta
del destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  o  del  suo
difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere  proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta  giorni,  al  giudice
davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile  entro  trenta
giorni  dal  deposito  dell'opposizione.  Nel  corso  delle  indagini
preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.». 
  2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  di  «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del  processo  amministrativo»,  all'articolo
119, comma 1, lettera m-sexies), le parole  «ai  sensi  dell'articolo
13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli
9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9,  comma
10, primo periodo.». 
  4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di»  sono
inserite le  seguenti:  «espulsione  per  gravi  motivi  di  pubblica
sicurezza  dei  cittadini  stranieri  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione  del  provvedimento
di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto  per
gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo  9,  comma
10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
ovvero di». 
                               Art. 2 
 
              Potenziamento dei controlli sulle domande 
                   di visto di ingresso in Italia 
 
   1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto  di  ingresso
per l'Italia,  possono  essere  destinate  presso  le  rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori  ruolo
presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale, fino  a  20  unita'  di  personale  dei  ruoli  degli
ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di  Stato.  Il  predetto
personale opera altresi' secondo le linee di indirizzo del  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti  salvi  i
casi  di  cui  all'articolo  170,  quinto  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo  minimo
e massimo di permanenza in sede e' fissato rispettivamente in  due  e
quattro anni. 
  2.  Al  personale  del  ruolo  ispettori  e  a  quello  del   ruolo
sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto  dalla  parte
terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18 per il posto rispettivamente di  assistente  amministrativo  e  di
coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  che,  nelle
more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,  e'
autorizzato a  corrispondere  anticipazioni  per  l'intero  ammontare
spettante. 
  3. Il trattamento economico previsto per il  servizio  prestato  in
Italia  rimane  a  carico  dell'amministrazione  di  appartenenza   e
continua a essere erogato dagli uffici che vi  provvedevano  all'atto
del collocamento fuori ruolo. 
  4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a  euro  3,7  milioni  annui  a
decorrere  dall'anno  2024  si   provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori
stranieri non accompagnati

                               Art. 3 
 
          Modifiche in materia di domanda reiterata in fase 
        di esecuzione di un provvedimento di allontanamento  
 
    
  1. Al decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  all'articolo
29-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  1,  quando  la  domanda
reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
di  allontanamento  dello   straniero   dal   territorio   nazionale,
convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi  degli  articoli  13,
comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, il questore, sulla  base  del  parere  del  presidente  della
commissione territoriale del luogo in cui e'  in  corso  il  predetto
allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare  della
domanda e  ne  dichiara  l'inammissibilita',  senza  pregiudizio  per
l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono
nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della  protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi  i
divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai
fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto
di espulsione ai sensi  del  predetto  articolo  19,  la  commissione
territoriale competente procede all'ulteriore esame.». 
                               Art. 4 
 
Disposizioni in materia di presentazione della domanda di  protezione
  internazionale e di allontanamento ingiustificato  dei  richiedenti
  dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo  14
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Nel caso in cui lo straniero  non  si  presenta  presso
l'ufficio di polizia  territorialmente  competente  per  la  verifica
dell'identita' dal medesimo dichiarata  e  la  formalizzazione  della
domanda di protezione internazionale, la manifestazione  di  volonta'
precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure
previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.». 
    b) all'articolo 23-bis, al comma  2,  le  parole:  «entro  dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi». 
                               Art. 5 
 
                       Disposizioni in materia 
                di minori stranieri non accompagnati  
 
   1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, al comma 3-bis,  dopo  il  terzo  periodo  e'
inserito il seguente: «In  caso  di  momentanea  indisponibilita'  di
strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il  prefetto
puo' disporre la provvisoria  accoglienza  del  minore  di  eta'  non
inferiore a  sedici  anni  in  una  sezione  dedicata  nei  centri  e
strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un  periodo  comunque  non
superiore a novanta giorni»; 
    b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
        «3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi
3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo
495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con  la  misura
dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi  dell'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
      2) al comma 6, dopo le parole  «L'accertamento  socio-sanitario
dell'eta'» sono inserite le seguenti:  «e'  concluso  entro  sessanta
giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»; 
      3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. L'accertamento socio-sanitario  e'  effettuato  dalle
equipe multidisciplinari e multiprofessionali  previste  dall'Accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9,  comma
2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  recante
il Protocollo multidisciplinare per la determinazione  dell'eta'  dei
minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
        6-ter. In deroga al comma 6, in caso di  arrivi  consistenti,
multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e  soccorso
in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui
all'articolo 28-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, di rintraccio sul  territorio  nazionale  a  seguito  di
ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera,  l'autorita'  di
pubblica  sicurezza,  nel  procedere  a  rilievi   dattiloscopici   e
fotografici, puo'  disporre,  nell'immediatezza,  lo  svolgimento  di
rilievi  antropometrici  o  di  altri  accertamenti  sanitari,  anche
radiografici, volti all'individuazione dell'eta',  dandone  immediata
comunicazione alla procura della Repubblica presso il  tribunale  per
le persone, per i minorenni  e  per  le  famiglie  che  ne  autorizza
l'esecuzione in forma  scritta.  Nei  casi  di  particolare  urgenza,
l'autorizzazione  puo'  essere  data  oralmente   e   successivamente
confermata  per  iscritto.  Il  verbale  delle  attivita'   compiute,
contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine
di  errore,  e'  notificato  allo   straniero   e,   contestualmente,
all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e'  trasmesso  alla
procura della Repubblica presso il tribunale per le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie  nelle  quarantotto  ore  successive.  Si
applicano i commi 3-ter e 7,  per  quanto  compatibili.  Il  predetto
verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la
famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di  procedura  civile.  Quando  e'
proposta  istanza  di  sospensione,  il  giudice,   in   composizione
monocratica,  decide  in  via  d'urgenza   entro   5   giorni.   Ogni
procedimento amministrativo e penale conseguente  all'identificazione
come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.». 
                               Art. 6 
 
         Disposizioni in materia di conversione dei permessi 
        di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati  
 
   1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del  permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di
cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale alle quali  il  datore  di  lavoro  aderisce  o  conferisce
mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei  requisiti  di
cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno  e
di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente.». 

Capo III
Misure in materia di accoglienza

                               Art. 7 
 
               Disposizioni in materia di accoglienza  
 
   1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  11,  comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  sono
inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto  delle  esigenze  di
ordine  pubblico  e  sicurezza  connesse  alla  gestione  dei  flussi
migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per  i
centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma
1   del   presente   articolo,   dalle   disposizioni   normative   e
amministrative delle regioni, delle province autonome  o  degli  enti
locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle
medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al
precedente  periodo  sono  definite  da  una   commissione   tecnica,
istituita senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  nominata  dal  prefetto  e  composta  da  referenti  della
prefettura,  del  comando  provinciale  dei  Vigili   del   fuoco   e
dell'azienda sanitaria locale,  competenti  per  territorio,  nonche'
della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai
componenti della commissione tecnica non sono  corrisposti  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati.»; 
    b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato  di  gravidanza»
sono soppresse; 
    c) all'articolo  19,  comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o
l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di  cui  al  primo
periodo sono consentiti in deroga al  limite  di  capienza  stabilito
dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai
posti previsti.». 
                               Art. 8 
 
             Misure di sostegno per i comuni interessati 
          da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti  
 
   1.  Al  fine  di  supportare  i  comuni  interessati   da   arrivi
consistenti e ravvicinati di  migranti  sul  proprio  territorio,  il
servizio di raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  speciali,
connesso alle attivita' dei centri governativi di cui all'articolo  9
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti  di  crisi
allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo  10-ter  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  puo'  essere  assicurato
dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  consentito  il  ricorso
alle procedure di affidamento diretto, anche in  deroga  all'articolo
50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, sulla base di parametri relativi alla  media  degli
ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma  1,  gli
ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui  al
comma 1 e gli importi da attribuire  ai  prefetti  interessati  dalle
procedure previste dal  medesimo  comma,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 4. 
  4. Agli oneri connessi alle attivita' di  cui  al  comma  1,  nella
misura massima pari a euro  500.000,00  per  l'anno  2023  e  a  euro
2.000.000,00 per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 

Capo IV
Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita'
del Ministero dell'interno

                               Art. 9 
 
                     Supporto delle Forze Armate 
                 per esigenze di pubblica sicurezza 
 
   1. Al fine di rafforzare i dispositivi di  controllo  e  sicurezza
dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del
Paese,  il  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1, comma 1023, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023  di  ulteriori
400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  e'  autorizzata   la   spesa
complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per  l'anno  2023  ed
euro 243.355 per l'anno 2024. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                               Art. 10 
 
Misure  relative   al   pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
         straordinario del personale delle Forze di polizia  
 
   1. Per l'anno 2023, al fine di garantire  le  esigenze  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei  maggiori
impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,  le  risorse
destinate   alla   remunerazione   delle   prestazioni   di    lavoro
straordinario svolte dal personale delle  Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo  16,  della  legge  1°  aprile  1981.   n.   121,   sono
incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro,
come di seguito specificato: 
      a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro; 
      b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro; 
      c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro; 
      d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
                               Art. 11 
 
 Misure per il potenziamento e per  il  finanziamento  di  interventi
  diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili  del
  fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,  e  del
  Corpo della Guardia di finanza 
 
   1. Al fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  della
Polizia di Stato, anche  alla  luce  dei  maggiori  impegni  connessi
all'eccezionale  afflusso  migratorio,  nei  settori  motorizzazione,
armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di  strutture  ed
impianti, nonche' di quelli del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della  difesa  civile  di  potenziamento  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei  dispositivi  di
protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore  del
Ministero dell'interno , e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  5
milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2030, da destinare: 
    a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al  2030,  alla  Polizia  di
Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento  speciale  per
il  contrasto  alla  criminalita'   organizzata   e   al   terrorismo
internazionale nonche' per il  finanziamento  di  interventi  per  il
settore motorizzazione, armamento,  di  acquisto  e  di  manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture; 
    b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  per
l'acquisto e il potenziamento del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco  nel  settore  dei  dispositivi  di   protezione   individuale,
dell'innovazione tecnologica. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   1,   pari
complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a  20  milioni
di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2030,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
utilizzando   l'apposito   accantonamento   relativo   al   Ministero
dell'interno. 
  3. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  delle
Forze armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  anche  alla  luce  dei
maggiori impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,  e'
autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023
e di 9 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  da
destinare al potenziamento e al finanziamento di  interventi  diretti
all'ammodernamento, al supporto logistico,  all'acquisto  di  beni  e
servizi  nel  settore  dell'equipaggiamento,  dell'armamento,   degli
strumenti  telematici   e   di   innovazione   tecnologica,   nonche'
all'acquisto,  alla  manutenzione   e   all'adattamento   di   mezzi,
infrastrutture e impianti. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   3,   pari
complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si  provvede  quanto  a  2
milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024  e  2025,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa, e quanto a 5 milioni euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e
2025,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 
  5. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie
esigenze connesse  all'espletamento  dei  compiti  istituzionali  del
Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori  impegni
connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa
complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di  4  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  da   destinare   al
potenziamento   e   al   finanziamento    di    interventi    diretti
all'ammodernamento, al supporto logistico,  all'acquisto  di  beni  e
servizi  nel  settore  dell'equipaggiamento,  dell'armamento,   degli
strumenti  telematici   e   di   innovazione   tecnologica,   nonche'
all'acquisto,  alla  manutenzione   e   all'adattamento   di   mezzi,
infrastrutture e impianti. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  5,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie  
 
   1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                               Art. 13 
 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio