Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno.
DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno. (23G00145) (GU Serie Generale n.233 del 05-10-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2023
DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno. (23G00145)(GU n.233 del 5-10-2023)
Vigente al: 6-10-2023
Capo I
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione
irregolare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e
per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e
ravvicinati di migranti;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a
garantire l'effettivita' dell'esecuzione dei provvedimenti di
espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio
nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme in materia di
protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la
funzionalita' del Ministero dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, di concerto con i Ministri della
difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.»;
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono
sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «Nei confronti del
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando
ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta
dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Si applica l'articolo 13, comma 3.»
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole
«nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Salvo
quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo
straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di
sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione e'
disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso
codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza
che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al
quinto e sesto periodo.»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le
seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di
espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti:
«dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»;
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non e' stata
disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma
10, e dell'articolo»;
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «e' autorizzato» sono
sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo che
la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo
difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice
davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta
giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini
preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo», all'articolo
119, comma 1, lettera m-sexies), le parole «ai sensi dell'articolo
13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli
9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma
10, primo periodo.».
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono
inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica
sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento
di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per
gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma
10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero di».
Art. 2
Potenziamento dei controlli sulle domande
di visto di ingresso in Italia
1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso
per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo
presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, fino a 20 unita' di personale dei ruoli degli
ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto
personale opera altresi' secondo le linee di indirizzo del Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i
casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo
e massimo di permanenza in sede e' fissato rispettivamente in due e
quattro anni.
2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo
sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte
terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di
coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle
more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e'
autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare
spettante.
3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in
Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e
continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto
del collocamento fuori ruolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a
decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a
decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori
stranieri non accompagnati
Art. 3
Modifiche in materia di domanda reiterata in fase
di esecuzione di un provvedimento di allontanamento
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo
29-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda
reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento
di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale,
convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 13,
comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della
commissione territoriale del luogo in cui e' in corso il predetto
allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della
domanda e ne dichiara l'inammissibilita', senza pregiudizio per
l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono
nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi i
divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai
fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto
di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione
territoriale competente procede all'ulteriore esame.».
Art. 4
Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione
internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti
dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso
l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica
dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della
domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta'
precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure
previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.».
b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».
Art. 5
Disposizioni in materia
di minori stranieri non accompagnati
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo e'
inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilita' di
strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto
puo' disporre la provvisoria accoglienza del minore di eta' non
inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e
strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non
superiore a novanta giorni»;
b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi
3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo
495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con la misura
dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario
dell'eta'» sono inserite le seguenti: «e' concluso entro sessanta
giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;
3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'accertamento socio-sanitario e' effettuato dalle
equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma
2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei
minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti,
multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e soccorso
in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui
all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di
ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita' di
pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e
fotografici, puo' disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di
rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche
radiografici, volti all'individuazione dell'eta', dandone immediata
comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza
l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza,
l'autorizzazione puo' essere data oralmente e successivamente
confermata per iscritto. Il verbale delle attivita' compiute,
contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine
di errore, e' notificato allo straniero e, contestualmente,
all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e' trasmesso alla
procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si
applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto
verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la
famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando e'
proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione
monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni
procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione
come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.».
Art. 6
Disposizioni in materia di conversione dei permessi
di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di
cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce
mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di
cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e
di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente.».
Capo III
Misure in materia di accoglienza
Art. 7
Disposizioni in materia di accoglienza
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di
ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi
migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per i
centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma
1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e
amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti
locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle
medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al
precedente periodo sono definite da una commissione tecnica,
istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della
prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e
dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonche'
della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai
componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.»;
b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato di gravidanza»
sono soppresse;
c) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o
l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo
periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito
dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai
posti previsti.».
Art. 8
Misure di sostegno per i comuni interessati
da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti
1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi
consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali,
connesso alle attivita' dei centri governativi di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi
allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, puo' essere assicurato
dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' consentito il ricorso
alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo
50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli
ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli
ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al
comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle
procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse
finanziarie di cui al comma 4.
4. Agli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, nella
misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro
2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
Capo IV
Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita'
del Ministero dell'interno
Art. 9
Supporto delle Forze Armate
per esigenze di pubblica sicurezza
1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza
dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del
Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui
all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori
400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed
euro 243.355 per l'anno 2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 10
Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale delle Forze di polizia
1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori
impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse
destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121, sono
incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro,
come di seguito specificato:
a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;
b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;
c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;
d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
Art. 11
Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi
diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del
Corpo della Guardia di finanza
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della
Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi
all'eccezionale afflusso migratorio, nei settori motorizzazione,
armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed
impianti, nonche' di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di
protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del
Ministero dell'interno , e' autorizzata la spesa complessiva di 5
milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:
a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di
Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per
il contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo
internazionale nonche' per il finanziamento di interventi per il
settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture;
b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per
l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale,
dell'innovazione tecnologica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari
complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle
Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei
maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e'
autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023
e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da
destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti
all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e
servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli
strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonche'
all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi,
infrastrutture e impianti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari
complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2
milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del
Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni
connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa
complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al
potenziamento e al finanziamento di interventi diretti
all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e
servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli
strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonche'
all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi,
infrastrutture e impianti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1
milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
