Violenza domestica:Modificato il decreto legislativo 106
LEGGE 8 settembre 2023, n. 122
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. (23G00132) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023
LEGGE 8 settembre 2023, n. 122
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. (23G00132)(GU n.216 del 15-9-2023)
Vigente al: 30-9-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo
575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo
codice, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento
motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento
se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma
1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla
comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare
osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore
della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro
magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere
informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia,
querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze
di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di
procedura penale»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni
tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i
dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte
informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia,
querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e
invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una
relazione almeno semestrale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
