La questione sottesa al giudizio della Corte Suprema ha ad oggetto l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore circolanti su strada privata. La vicenda vede come protagonista l'autista di un bus navetta circolante su strada privata, multato dalla Polizia Municipale perché sprovvisto della relativa polizza assicurativa.
La vicenda approdava in tribunale e vedeva due esiti opposti: il giudice del primo grado rigettava l'opposizione dell'autista, mentre in appello l'opposizione veniva accolta, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa.
La questione viene pertanto risolta dalla Suprema Corte.
Il Collegio offre un'analisi del Codice delle assicurazioni, (d. lsg n. 209/2005), in particolare della disposizione di cui all'art. 122, che dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione «su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate» se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.
Cass. civ., sez. II, ord., 30 agosto 2023, n. 24566
Fonte:Dirittoegiustizia