Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro
e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità
previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.".
Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:
- REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.;
violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché
per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
- RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
- SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)
Revoca
Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida
La patente di guida può essere revocata per:
- carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
- violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
- sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)
Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del
documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti
delle seguenti persone:
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto
del luogo di residenza della persona priva dei requisiti
morali richiesti.
Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o
prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il
conseguimento di una nuova patente di guida.
Cosa fare
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il
titolare della patente di guida può presentare
ricorso al Ministro dell'Interno
(in bollo da 16 euro)
,
che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o
alternativamente
ricorso al T.A.R.
entro il termine di 60 giorni.
REVOCA PER
VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA
(art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S.
"servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S.
"competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni
personali gravi").
- Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con
patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validità della patente, circola abusivamente, è punito con la
revoca della stessa.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che
sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto
definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis
C.d.S.).
- Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza
licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta
tale violazione
per due volte in tre anni.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca
della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è
ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del
luogo della commessa violazione.
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di
sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di
condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale
conseguente sanzione amministrativa accessoria.
Cosa fare
Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla
notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Ritiro
Il Prefetto emette i provvedimenti di ritiro della patente di guida
Il Prefetto emette i provvedimenti di ritiro della patente di
guida.
Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
- Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
- Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto
alla
sanzione
amministrativa accessoria
del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla
Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene
restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro
esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del
soggetto
a condurre veicoli.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice,
sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed
esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata
restituita, accompagnata dal certificato medico attestante
l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato
dal Ministero dei Trasporti.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE
RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero
(extracomunitario) non possono circolare oltre un anno
dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente
di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la
conversione della patente
che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana
corrispondente a quella estera
.
Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo
titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del
Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua
conversione in una patente italiana.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere
la conversione delle patenti vai al sito
Riferimenti normativi:
- Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
Sospensione
Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di
guida.
Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto
quale
sanzione accessoria
alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza
rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente
stradale con lesione.
- Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
- Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
- Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (Art. 218
C.d.S.)
La violazione di alcune norme del Codice della Strada comporta,
come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti
dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento
di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la
sospensione stessa. Tale periodo è determinato, in relazione alla
gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi
stabiliti dal C.d.S.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni
(2a/1)
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui
alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due
volte nel corso di un biennio.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni
(2a/2)
In altri casi la violazione di norme del C.d.S. riveste carattere
penale. La sospensione della patente viene, pertanto, comminata in
via provvisoria e cautelare in attesa delle determinazioni
dell'Autorità Giudiziaria.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni
(2a/3)
2a/1 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S.
| Contenuto della violazione
|
Art. 6
| Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose di massa
complessiva superiore a 7,5 t., il divieto di circolazione disposto
dal Prefetto
|
Art. 10
| Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato
come eccezionale sprovvisto dell'autorizzazione rilasciata
dall'Ente proprietario della strada o non rispettarne le
prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme
|
Art. 86
| Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi
senza aver ottenuto la licenza prevista
|
Art. 116/15 bis
| Guidare un veicolo per il quale è richiesta una categoria patente
diversa da quella posseduta
|
Art. 117/2 bis
| Guidare un veicolo di potenza superiore a quella consentita
(titolari di patente da meno di un anno)
|
Art. 126/3
| Guidare un veicolo per il quale è richiesta la categoria D, DE
senza essere in possesso dei requisiti psicofisici accertati da una
Commissione Medica
|
Art. 126/4
| Guidare un veicolo per il quale è richiesta la categoria C, CE
senza essere in possesso dei requisiti psicofisici accertati da una
Commissione Medica
|
Art. 142/9 e 9bis
| Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h e di oltre 60Km/h (i
recidivi sono soggetti a sanzioni accessorie aggravate)
|
Art. 143
| Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa
visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate
separate
|
Art. 148
| Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai
commi 9,10,11,12,13 e 14
|
Art. 168
| Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci
classificate come pericolose
|
Art. 169
| Adibire abusivamente un veicolo a servizio di piazza
|
Art. 176
| Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la
variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma
|
Art. 179
| Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di
registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme
vigenti
|
Art. 186/2 A
| Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcoolica
con tasso alcoolemico superiore a 0,50 grammi per litro
|
Art. 189
| Non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con
danni materiali
|
Art. 193/4bis
| Circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti
|
Art. 213
| Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro
|
Art. 214
| Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo
amministrativo
|
Art. 217
| Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della
carta di circolazione
|
2a/2 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE
DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN
BIENNIO
Articolo
| Contenuto della violazione
|
Art. 145
| Violare gli obblighi relativi alla precedenza
|
Art. 146
| Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico
che vietano la marcia
|
Art. 147
| Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un
passaggio a livello
|
Art. 148
| Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste
dal comma 3
|
Art. 149
| Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente
necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le
distanze di sicurezza
|
Art. 150
| Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente
necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le
norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade
di montagna
|
Art. 172
| Mancato uso delle cinture di sicurezza
|
Art. 173
| Uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la
guida
|
PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE
Per le violazioni di cui sopra, il conducente a cui è stata sospesa
la patente,
solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente stradale
, può presentare,
entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ritiro
, istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per
determinate fasce orarie e, comunque, di non oltre 3 (tre) ore al
giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro
- qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il
posto di lavoro con mezzi pubblici o, comunque, non propri - ovvero
per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle
agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Qualora l'istanza sia accolta,
il periodo di sospensione della patente è aumentato di un numero di
giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso
.
Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente
può essere concesso una sola volta
.
NOTA BENE:
- Il permesso di guida a fasce orarie è concedibile esclusivamente per violazioni di carattere amministrativo e non in presenza di infrazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S., o nel caso in cui dall'infrazione accertata sia derivato un sinistro stradale.
- Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre i termini previsti dalla vigente normativa stradale.
- All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Dichiarazione del datore di lavoro ovvero documentazione attestante la situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Copia del verbale di contestazione.
- Copia del documento di identità dell'interessato.
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA
ai sensi dell'art. 218/2° del C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura,
entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ritiro della
patente
, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica
- a mezzo P.E.C. all'indirizzo
- a mano presso l'Ufficio Patenti della Prefettura
Senza emissione dell'ordinanza di sospensione della patente
contenente l'autorizzazione alla guida, il conducente non può
guidare.
2a/3 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE
PENALE
Articolo
| Contenuto della violazione
|
Art. 9,9 bis e 9 ter
| Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in
velocità non autorizzate
|
Art. 186
| Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica
con tasso alcoolemico superiore a 0,80 e 1,50 grammi per litro
ovvero rifiutando di sottoporsi agli accertamenti
|
Art. 187
| Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione
fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti ovvero
rifiutando di sottoporsi agli accertamenti
|
Art. 189
| Omettere di arrestarsi e prestare soccorso e assistenza ai feriti
in caso di incidente stradale con lesioni personali
|
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A
SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (Art. 223 C.d.S)
La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una
violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di
incidente stradale derivino lesioni alle persone.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino al massimo di un anno.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Art. 204 bis C.d.S.).
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino al massimo di un anno.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Art. 204 bis C.d.S.).
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (Art. 224 C.d.S)
Il Prefetto dispone, quale conseguente sanzione amministrativa
accessoria, la sospensione della patente di guida a seguito
sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, nei
casi previsti dal C.d.S., per la durata stabilita dall'Autorità
Giudiziaria.
COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI
SOSPENSIONE
Scontato il periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal Prefetto.
Qualora il termine della sospensione del documento di guida dovesse coincidere con il sabato o con una giornata festiva, l'interessato potrà ottenere la restituzione della patente nel primo giorno utile successivo alla data di scadenza.Si consiglia di contattare la Prefettura - U
.T.G. per ulteriori chiarimenti al riguardo.
Qualora il termine della sospensione del documento di guida dovesse coincidere con il sabato o con una giornata festiva, l'interessato potrà ottenere la restituzione della patente nel primo giorno utile successivo alla data di scadenza.Si consiglia di contattare la Prefettura - U
.T.G. per ulteriori chiarimenti al riguardo.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito
di delega scritta in carta semplice e fotocopia del documento di
identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 204 bis C.d.S.).
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente emesso in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna , è ammesso il ricorso al Giudice di Pace , per soli motivi di legittimità .
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 204 bis C.d.S.).
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente emesso in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna , è ammesso il ricorso al Giudice di Pace , per soli motivi di legittimità .
Documenti scaricabili
Fonte:Prefettura di Torino