giovedì 24 agosto 2023

Patenti: Funzioni del Prefetto in materia di patenti

Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:
  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.) 
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)

 

Revoca

La patente di guida può essere revocata per:
 
  • carenza dei requisiti morali  (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada  (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
  • sentenza di condanna  (art. 224 C.d.S)
  
 
REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)
 
Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:
 
  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
 
Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.


Cosa fare
 
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare   ricorso al Ministro dell'Interno  (in bollo da 16 euro) ,  che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente  ricorso al T.A.R.  entro il termine di 60 giorni.


REVOCA PER   VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA  (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").
 
  • Revoca per guida con patente sospesa  (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
 
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
 
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).
 
  • Revoca per servizio di piazza senza licenza  (art.86 C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione  per due volte in tre anni.
 
Cosa fare
 
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
 
REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE  (art. 224 del C.d.S.)
 
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.
 
Cosa fare
 
Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
 

Ritiro

Il Prefetto emette i provvedimenti di ritiro della patente di guida. 

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.



RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .


Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito


Riferimenti normativi:
  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
 

Sospensione

Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida.
Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale  sanzione accessoria  alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (Art. 218 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del Codice della Strada comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)
In altri casi la violazione di norme del C.d.S. riveste carattere penale. La sospensione della patente viene, pertanto, comminata in via provvisoria e cautelare in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S.
Contenuto della violazione
Art. 6
Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t., il divieto di circolazione disposto dal Prefetto
Art. 10
Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme
Art. 86
Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art. 116/15 bis
Guidare un veicolo per il quale è richiesta una categoria patente diversa da quella posseduta
Art. 117/2 bis
Guidare un veicolo di potenza superiore a quella consentita (titolari di patente da meno di un anno)
Art. 126/3
Guidare un veicolo per il quale è richiesta la categoria D, DE senza essere in possesso dei requisiti psicofisici accertati da una Commissione Medica
Art. 126/4
Guidare un veicolo per il quale è richiesta la categoria C, CE senza essere in possesso dei requisiti psicofisici accertati da una Commissione Medica
Art. 142/9 e 9bis
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h e di oltre 60Km/h (i recidivi sono soggetti a sanzioni accessorie aggravate)
Art. 143
Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148
Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13 e 14
Art. 168
Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art. 169
Adibire abusivamente un veicolo a servizio di piazza
Art. 176
Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma
Art. 179
Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti
Art. 186/2 A
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcoolica con tasso alcoolemico superiore a 0,50 grammi per litro
Art. 189
Non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni materiali
Art. 193/4bis
Circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti
Art. 213
Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro
Art. 214
Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Art. 217
Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione
 
2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO
Articolo
Contenuto della violazione
Art. 145
Violare gli obblighi relativi alla precedenza
Art. 146
Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia
Art. 147
Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art. 148
Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3
Art. 149
Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza
Art. 150
Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna
Art. 172
Mancato uso delle cinture di sicurezza
Art. 173
Uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida
 
PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE  
Per le violazioni di cui sopra, il conducente a cui è stata sospesa la patente,  solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente stradale , può presentare,  entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ritiro , istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e, comunque, di non oltre 3 (tre) ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro - qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o, comunque, non propri - ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Qualora l'istanza sia accolta,  il periodo di sospensione della patente è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso .
Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente  può essere concesso una sola volta .
NOTA BENE:
  • Il permesso di guida a fasce orarie è concedibile esclusivamente per violazioni di carattere amministrativo e non in presenza di infrazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S., o nel caso in cui dall'infrazione accertata sia derivato un sinistro stradale.
  • Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre i termini previsti dalla vigente normativa stradale.
  • All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  • Dichiarazione del datore di lavoro ovvero documentazione attestante la situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • Copia del verbale di contestazione.
  • Copia del documento di identità dell'interessato.
 
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA
ai sensi dell'art. 218/2° del C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura,  entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ritiro della patente , secondo le seguenti modalità:
  • a mezzo posta elettronica
  • a mezzo P.E.C. all'indirizzo
  • a mano presso l'Ufficio Patenti della Prefettura
Senza emissione dell'ordinanza di sospensione della patente contenente l'autorizzazione alla guida, il conducente non può guidare. 
 
Allegati: IN FONDO ALLA PAGINA
 
2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
Articolo
Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter
Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate
Art. 186
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcoolemico superiore a 0,80 e 1,50 grammi per litro ovvero rifiutando di sottoporsi agli accertamenti
Art. 187
Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti ovvero rifiutando di sottoporsi agli accertamenti
Art. 189
Omettere di arrestarsi e prestare soccorso e assistenza ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
 
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (Art. 223 C.d.S)
La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale derivino lesioni alle persone.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino al massimo di un anno.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Art. 204 bis C.d.S.).
 
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (Art. 224 C.d.S)
Il Prefetto dispone, quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida a seguito sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S., per la durata stabilita dall'Autorità Giudiziaria.  

COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE
Scontato il periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Qualora il termine della sospensione del documento di guida dovesse coincidere con il sabato o con una giornata festiva, l'interessato potrà ottenere la restituzione della patente nel primo giorno utile successivo alla data di scadenza.Si consiglia di contattare la Prefettura - U
.T.G. per ulteriori chiarimenti al riguardo.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta in carta semplice e fotocopia del documento di identità del delegante.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 204 bis C.d.S.).
Entro 30 giorni dalla notifica,  avverso il provvedimento di sospensione della patente emesso in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna , è ammesso il ricorso al Giudice di Pace ,   per soli motivi di legittimità .


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Fonte:Prefettura di Torino