Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2023
Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD. (23A04742) (GU Serie Generale n.197 del 24-08-2023)
DECRETO 11 agosto 2023
Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD. (23A04742) (GU Serie Generale n.197 del 24-08-2023)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2023Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD. (23A04742)(GU n.197 del 24-8-2023)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della
direttiva 2009/40/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in
particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei
criteri, dei tempi e delle modalita' per l'effettuazione della
revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e
dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi
le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e
che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai
limiti prescritti»;
Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in
capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza
ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto altresi', l'art. 229 del suddetto codice della strada, il
quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dal Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del
codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che
prevede che: «... le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di
cui alla appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti
indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e
l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con
propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in
relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle
strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139,
con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in
aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;
Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il
quale stabilisce che: «Gli impianti e le apparecchiature utilizzati
per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti
tecnici minimi di cui al punto I dell'allegato III al presente
decreto, nonche' ai requisiti stabiliti dalla autorita' competente»,
l'allegato III, punto 1, riga 7), il quale stabilisce come requisiti
minimi relativi agli impianti e alle attrezzature di controllo: «un
dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del
gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che soddisfa i requisiti
seguenti: a) il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due
piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto
nelle direzioni sia longitudinale che trasversale; b) il movimento
delle piastre deve essere controllabile dall'operatore dalla
posizione di controllo; c) per i veicoli aventi una massa massima
superiore a 3,5 tonnellate, le piastre soddisfano i seguenti
requisiti tecnici: - movimento longitudinale e trasversale di almeno
95 mm, - velocita' del movimento longitudinale e trasversale da 5
cm/s a 15 cm/s» e l'allegato III, punto 1, riga 13), il quale
stabilisce come requisiti minimi relativi agli impianti e alle
attrezzature di controllo: «un dispositivo di collegamento con
l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto
ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e
dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale
sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;
Vista la direttiva 2021/392/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 marzo 2021, relativa al monitoraggio e alla
comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle
autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento
(UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i
regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE)
2017/1152 e (UE) 2017/1153;
Visto il decreto ministeriale n. 628/96 con cui il Ministero dei
trasporti ha emanato il regolamento recante norme per l'approvazione
e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di
revisione dei veicoli a motore di massa complessiva non superiore a
3,5 t;
Vista la nota, acquista al protocollo della Divisione 4 della
Direzione generale per la motorizzazione prot. R U I 2537 del 26
gennaio 2023, con la quale il presidente del Gruppo di lavoro
attrezzature, organo consultivo dell'Amministrazione istituito con
d.d. prot. RD 13 del 3 febbraio 2021, ha trasmesso i capitolati
tecnici, pervenuti e validati dai rispettivi gruppi di lavoro,
relativi alle attrezzature) PROVAGIOCHI (sGdL Ponte
sollevatore/Provagiochi) e OBD (sGdL Inquinamento);
Ritenuta meritevole di accoglimento la documentazione tecnica di
omologazione della attrezzatura «PROVAGIOCHI» per veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 t;
Ritenuta meritevole di accoglimento la documentazione tecnica di
approvazione della attrezzatura OBD per veicoli di massa complessiva
fino a 3,5 t (categoria M1 ed N1) immatricolati dal 1° settembre
2009;
Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di
norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto
nella comunicazione TRIS (2023) 0053 (Italy) del 10 maggio 2023;
Decreta:
Art. 1
Norma di omologazione attrezzatura PROVAGIOCHI
1. La norma di omologazione dell'attrezzatura «PROVAGIOCHI» per
veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t. e' quella riportata
nel capitolato tecnico «Provagiochi per veicoli con massa complessiva
superiore 3.5t.», allegato I del presente decreto.
Art. 2
Norma di approvazione attrezzatura OBD
1. La norma di approvazione dell'attrezzatura «OBD» per veicoli di
massa complessiva fino 3.5 t. ed immatricolati dal 1° settembre 2009
e' quella riportata nel capitolato tecnico «OBD», allegato II del
presente decreto.
Art. 3
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di
trovare applicazione la circolare prot. n. 6710/604 del 27 luglio
2000 che prevede «Approvazione del tipo di banchi prova organi di
sterzo per veicoli pesanti».
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. La commercializzazione delle attrezzature «PROVAGIOCHI»,
approvate in conformita' alla circolare di cui all'art. 3, comma 1,
sara' consentita fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. L'utilizzazione delle attrezzature «PROVAGIOCHI», approvate in
conformita' alla circolare di cui all'art. 3, comma 1, sara'
consentita fino a tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'utilizzazione delle attrezzature «OBD», approvate in
conformita' al presente decreto, sara' obbligatoria dopo sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2023
Il direttore generale: D'Anzi
__________
Avvertenza:
Il testo del decreto, con i relativi allegati, sara' consultabile
alla pagina del sito internet: https://trasparenza.mit.gov.it/