giovedì 31 agosto 2023

Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2023
Omologazione attrezzatura provagiochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD. (23A04742) (GU Serie Generale n.197 del 24-08-2023)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 agosto 2023 

Omologazione  attrezzatura  provagiochi  per   veicoli   pesanti   ed
approvazione attrezzatura OBD. (23A04742) 
(GU n.197 del 24-8-2023)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione  della
direttiva 2009/40/CE; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada»  e,  in
particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  la  definizione  dei
criteri, dei  tempi  e  delle  modalita'  per  l'effettuazione  della
revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a  motore  e
dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano  in  essi
le condizioni di sicurezza per la circolazione e di  silenziosita'  e
che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai
limiti prescritti»; 
  Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono  in
capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  la  competenza
ad adottare decreti  in  materia  di  caratteristiche  costruttive  e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi; 
  Visto altresi', l'art. 229 del suddetto  codice  della  strada,  il
quale delega i Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo  le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie  concernenti  le
materie disciplinate dal Nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»,  di  seguito  «regolamento  di  esecuzione  del
codice della strada», e, in particolare, l'art.  237,  comma  2,  che
prevede  che:   «...   le   prescrizioni   tecniche   relative   alle
caratteristiche funzionali e ai dispositivi  di  equipaggiamento,  di
cui  alla  appendice  VIII,  sono  sostituite  dalle   corrispondenti
indicate nelle norme di recepimento delle direttive  comunitarie»,  e
l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei  trasporti  e
della navigazione - Direzione generale della  M.C.T.C.  aggiorna  con
propri provvedimenti la normativa di cui  al  presente  articolo,  in
relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed  alle
strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n.  139,
con il quale e' stata recepita la predetta direttiva  2014/45/UE,  in
aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80; 
  Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  214  del  2017,  il
quale stabilisce che: «Gli impianti e le  apparecchiature  utilizzati
per effettuare  i  controlli  tecnici,  sono  conformi  ai  requisiti
tecnici minimi di cui  al  punto  I  dell'allegato  III  al  presente
decreto, nonche' ai requisiti stabiliti dalla autorita'  competente»,
l'allegato III, punto 1, riga 7), il quale stabilisce come  requisiti
minimi relativi agli impianti e alle attrezzature di  controllo:  «un
dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del
gioco delle ruote) senza sollevare l'asse che  soddisfa  i  requisiti
seguenti: a) il dispositivo deve essere equipaggiato con  almeno  due
piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto
nelle direzioni sia longitudinale che trasversale;  b)  il  movimento
delle  piastre  deve  essere   controllabile   dall'operatore   dalla
posizione di controllo; c) per i veicoli  aventi  una  massa  massima
superiore  a  3,5  tonnellate,  le  piastre  soddisfano  i   seguenti
requisiti tecnici: - movimento longitudinale e trasversale di  almeno
95 mm, - velocita' del movimento longitudinale  e  trasversale  da  5
cm/s a 15 cm/s» e  l'allegato  III,  punto  1,  riga  13),  il  quale
stabilisce come  requisiti  minimi  relativi  agli  impianti  e  alle
attrezzature  di  controllo:  «un  dispositivo  di  collegamento  con
l'interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni  operative  per  decreto
ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli  e
dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche»,  con  il  quale
sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici; 
  Vista  la  direttiva  2021/392/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  4  marzo  2021,  relativa  al  monitoraggio  e   alla
comunicazione  dei  dati  relativi  alle  emissioni  di   CO2   delle
autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento
(UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che  abroga  i
regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n.  293/2012,  (UE)
2017/1152 e (UE) 2017/1153; 
  Visto il decreto ministeriale n. 628/96 con cui  il  Ministero  dei
trasporti ha emanato il regolamento recante norme per  l'approvazione
e  l'omologazione  delle  attrezzature  tecniche  per  le  prove   di
revisione dei veicoli a motore di massa complessiva non  superiore  a
3,5 t; 
  Vista la nota, acquista  al  protocollo  della  Divisione  4  della
Direzione generale per la motorizzazione prot. R  U  I  2537  del  26
gennaio 2023, con  la  quale  il  presidente  del  Gruppo  di  lavoro
attrezzature, organo consultivo  dell'Amministrazione  istituito  con
d.d. prot. RD 13 del 3  febbraio  2021,  ha  trasmesso  i  capitolati
tecnici, pervenuti  e  validati  dai  rispettivi  gruppi  di  lavoro,
relativi    alle    attrezzature)     PROVAGIOCHI     (sGdL     Ponte
sollevatore/Provagiochi) e OBD (sGdL Inquinamento); 
  Ritenuta meritevole di accoglimento la  documentazione  tecnica  di
omologazione della attrezzatura «PROVAGIOCHI» per  veicoli  di  massa
complessiva superiore a 3,5 t; 
  Ritenuta meritevole di accoglimento la  documentazione  tecnica  di
approvazione della attrezzatura OBD per veicoli di massa  complessiva
fino a 3,5 t (categoria M1 ed  N1)  immatricolati  dal  1°  settembre
2009; 
  Espletata con notifica la procedura di informazione in  materia  di
norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15  dicembre
2017, n.  223  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Acquisito il parere favorevole della Commissione europea  contenuto
nella comunicazione TRIS (2023) 0053 (Italy) del 10 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Norma di omologazione attrezzatura PROVAGIOCHI 
 
  1. La norma di  omologazione  dell'attrezzatura  «PROVAGIOCHI»  per
veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t. e'  quella  riportata
nel capitolato tecnico «Provagiochi per veicoli con massa complessiva
superiore 3.5t.», allegato I del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
               Norma di approvazione attrezzatura OBD 
 
  1. La norma di approvazione dell'attrezzatura «OBD» per veicoli  di
massa complessiva fino 3.5 t. ed immatricolati dal 1° settembre  2009
e' quella riportata nel capitolato tecnico  «OBD»,  allegato  II  del
presente decreto. 
                               Art. 3 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  cessa  di
trovare applicazione la circolare prot. n.  6710/604  del  27  luglio
2000 che prevede «Approvazione del tipo di  banchi  prova  organi  di
sterzo per veicoli pesanti». 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  La  commercializzazione   delle   attrezzature   «PROVAGIOCHI»,
approvate in conformita' alla circolare di cui all'art. 3,  comma  1,
sara' consentita fino ad un anno dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  2. L'utilizzazione delle attrezzature «PROVAGIOCHI»,  approvate  in
conformita'  alla  circolare  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  sara'
consentita fino a tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3.  L'utilizzazione  delle   attrezzature   «OBD»,   approvate   in
conformita' al presente decreto, sara'  obbligatoria  dopo  sei  mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del   presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2023 
 
                                        Il direttore generale: D'Anzi 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il testo del decreto, con i relativi allegati, sara' consultabile
alla pagina del sito internet: https://trasparenza.mit.gov.it/