martedì 8 agosto 2023

Caratteristiche e delle modalita' di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli....


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 luglio 2023
Determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3. (23A04430) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 luglio 2023 

Determinazione   delle   caratteristiche   e   delle   modalita'   di
installazione   delle   strutture   portasci,    portabiciclette    o
portabagagli, applicate  a  sbalzo  posteriormente  o,  per  le  sole
strutture portabiciclette,  anche  anteriormente,  sugli  autobus  da
noleggio, di gran  turismo  e  di  linea,  di  categoria  M2  ed  M3.
(23A04430) 
(GU n.183 del 7-8-2023)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Visto l'art. 9 della legge  11  gennaio  2018,  n.  2  che  prevede
disposizioni per lo sviluppo  della  mobilita'  in  bicicletta  e  la
realizzazione della rete  nazionale  di  percorribilita'  ciclistica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
gennaio 2018,  che  modifica  gli  articoli  61  e  164  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  del  codice  della  strada  (di
seguito CdS), e che, oltre alle strutture  portasci  o  portabagagli,
introduce anche l'applicazione di portabiciclette applicate a  sbalzo
posteriormente o anteriormente sugli autobus  da  noleggio,  di  gran
turismo e di linea, di categoria M2 ed M3; 
  Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, recepita con il  decreto
interministeriale  del  6  aprile  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  5   maggio   1998,   che
stabilisce,  per  taluni  veicoli  stradali   che   circolano   nella
comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale  e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel   traffico
internazionale; 
  Vista  la  direttiva  2002/7/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, recepita con il decreto  ministeriale  12  settembre  2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7
novembre 2003, che modifica la direttiva 96/53/CE del  Consiglio,  in
base alla quale la lunghezza massima di 13,50 m  per  autobus  a  due
assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con  piu'  di  due
assi  non  puo'  essere  superata,  anche  qualora   siano   aggiunte
sovrastrutture amovibili quali i portasci; 
  Vista  la  direttiva  2015/719/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  recepita  con  il  decreto  ministeriale  6  aprile  2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
giugno 2017, di modifica della direttiva 96/53/CE, che  prevede,  per
taluni veicoli stradali che circolano nella comunita', le  dimensioni
massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i  pesi
massimi autorizzati nel traffico internazionale; 
  Visto il decreto 13 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo  1997
che  determina  le  caratteristiche  della   struttura   portasci   o
portabagagli applicata  posteriormente  a  sbalzo  negli  autobus  da
noleggio, di gran turismo e di linea; 
  Sentito  il  Servizio  polizia  stradale  del  Dipartimento   della
pubblica sicurezza; 
  Considerata la necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
dell'art. 9 della legge 11 gennaio  2018,  n.  2  e  di  disciplinare
l'applicazione di tali strutture  portabiciclette  nell'ambito  della
circolazione  stradale  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  degli
utilizzatori e degli utenti della strada; 
  Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni  relative  alle
strutture  amovibili  portasci,   portabagagli   o   portabiciclette,
applicate a sbalzo sugli autobus da noleggio, di gran  turismo  e  di
linea, di categoria M2 ed M3; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo
  sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani
  e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera  di  tipo
  omologato del veicolo stesso 
 
  E'   ammessa   l'installazione   di   una    struttura    amovibile
portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo  sugli  autobus  da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran  turismo
utilizzando il gancio di  traino  a  sfera  di  tipo  omologato  gia'
regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni: 
    1.1 lunghezza: non superiore a  1,20  m  comprensiva  delle  cose
trasportate  (biciclette   installate   perpendicolarmente   all'asse
mediano del veicolo), nel  rispetto  dei  limiti  massimi  di  sagoma
indicati dall'art. 61 del CdS e dalla normativa  europea  relativa  a
masse e dimensioni; 
    1.2. larghezza: non superiore a quella  dell'autoveicolo  con  il
limite massimo di 2,35 m; 
    1.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 
    1.4. massa: la massa della struttura applicata,  comprensiva  del
carico, non deve  determinare  il  superamento  della  massa  massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime  ammissibili  sugli
assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli  assi  sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore  al  20%  della  massa
massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla  struttura  di
traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista
nell'omologazione del dispositivo di traino; 
    1.5. in caso di ostruzione  anche  parziale  dei  dispositivi  di
illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono
essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto
a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel  rispetto
delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione  visiva  e
di illuminazione, per garantire le  condizioni  di  visibilita'  come
prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I  dispositivi  originali
devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche
costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni
fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento  deve
avvenire   in   modo   automatico   mediante   l'inserimento   o   il
disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci  ausiliarie
ripetute sulla struttura; 
    1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di
consentire il corretto utilizzo della struttura  portabiciclette,  si
dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS
con le modalita' previste per  il  carrello  appendice  al  quale  la
struttura  portabiciclette  puo'  ritenersi   assimilabile   per   le
specifiche modalita' di utilizzo; 
    1.7. le strutture portabiciclette ed il relativo carico,  qualora
non sia necessario ripetere la  targa  posteriore  ed  i  dispositivi
luminosi,  sono  da  ritenersi  assimilate  al  carico  sporgente  e,
pertanto, dovranno essere indicate  con  l'apposito  segnale  di  cui
all'art. 164, comma 6, del CdS e  all'art.  361  del  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495; 
    1.8. l'installazione della  struttura  amovibile  portabiciclette
applicata posteriormente a sbalzo sugli  autobus  da  noleggio  e  di
linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il
gancio  di  traino  a  sfera  di  tipo  omologato  gia'  regolarmente
installato sul veicolo stesso, nei casi indicati ai sopracitati punti
1.5 e 1.6, comporta la visita e prova da  parte  degli  Uffici  della
motorizzazione civile (di seguito U.M.C.), ai sensi dell'art. 78  del
CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o  del
documento unico di circolazione e di proprieta'. 
                               Art. 2 
 
Struttura  amovibile  portasci  o  portabagagli   o   portabiciclette
  applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da  noleggio  e  di
  linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo  utilizzando
  gli attacchi per portasci o portabagagli previsti  dal  costruttore
  del veicolo stesso 
 
  E' ammessa l'installazione di una struttura  amovibile  portasci  o
portabagagli o  portabiciclette  applicata  posteriormente  a  sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e
di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o  portabagagli
previsti dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni: 
    2.1. lunghezza: non superiore a 1,20  m  comprensiva  delle  cose
trasportate (bagagli, sci, biciclette  installate  perpendicolarmente
all'asse mediano del veicolo), nel rispetto  dei  limiti  massimi  di
sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relative  a
masse e dimensioni; 
    2.2. larghezza: non superiore a quella  dell'autoveicolo  con  il
limite di 2,35 m; 
    2.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 
    2.4. massa: la massa della struttura applicata,  comprensiva  del
carico, non deve  determinare  il  superamento  della  massa  massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime  ammissibili  sugli
assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli  assi  sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore  al  20%  della  massa
massima  tecnicamente  ammissibile  a  pieno  carico.  Devono  essere
rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come
indicati dal costruttore del veicolo; 
    2.5. in caso di ostruzione  anche  parziale  dei  dispositivi  di
illuminazione e segnalazione visiva, sulla  struttura  devono  essere
installati  dispositivi  supplementari  corrispondenti  in  quanto  a
numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle
prescrizioni relative ai dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di
illuminazione,  per  garantire  le  condizioni  di  visibilita'  come
prescritto dall'art. 164 del  CdS.  I  dispositivi  originali  devono
essere  occultati  qualora  sia  consentito   dalle   caratteristiche
costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni
fornite dal costruttore e il loro inserimento o  disinserimento  deve
avvenire   in   modo   automatico   mediante   l'inserimento   o   il
disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci  ausiliarie
ripetute sulla struttura; 
    2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di
consentire l'utilizzo  della  struttura  portasci  o  portabagagli  o
portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di  cui
all'art. 100 del CdS  con  le  modalita'  previste  per  il  carrello
appendice al quale la struttura puo' ritenersi  assimilabile  per  le
specifiche modalita' di utilizzo; 
    2.7. le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed  il
relativo  carico,  qualora  non  sia  necessario  ripetere  la  targa
posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati  al
carico sporgente, e pertanto dovranno essere  indicate  con  apposito
segnale di cui all'art. 164 del CdS e all'art. 361 del regolamento di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495; 
    2.8.  l'installazione  della  struttura  amovibile   portasci   o
portabagagli o  portabiciclette  applicata  posteriormente  a  sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e
di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o  portabagagli
previsti dal costruttore del veicolo  stesso,  nei  casi  di  cui  ai
sopracitati punti 2.5 e 2.6, comporta visita e prova da  parte  degli
U.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente  aggiornamento
della carta di circolazione o del documento unico di  circolazione  e
di proprieta'. 
                               Art. 3 
 
Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a  sbalzo
  sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani
  e di gran turismo utilizzando  i  punti  di  attacco  indicati  dal
  costruttore del veicolo 
 
  E'   ammessa   l'installazione   di   una    struttura    amovibile
portabiciclette applicata anteriormente a  sbalzo  sugli  autobus  da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran  turismo
utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore  del  veicolo
stesso alle seguenti condizioni: 
    3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma  propria  del
veicolo comprensiva delle biciclette  installate,  nel  rispetto  dei
limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'art. 61 del CdS  e
dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni; 
    3.2.  larghezza:  non  superiore  a  2,00  m  comprensiva   delle
biciclette installate; 
    3.3.  struttura  e  biciclette  non  devono  interferire  con   i
dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del  veicolo,  con
il sistema di avviso di deviazione della corsia, con  il  dispositivo
avanzato  di  frenatura  d'emergenza  e  con   la   visibilita'   del
conducente; 
    3.4. massa: la massa della struttura applicata,  comprensiva  del
carico, non deve  determinare  il  superamento  della  massa  massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime  ammissibili  sugli
assi;  la  massa  corrispondente  al  carico  sugli  assi   sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore  al  20%  della  massa
massima  tecnicamente  ammissibile  a  pieno  carico.  Devono  essere
rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come
indicati dal costruttore del veicolo; 
    3.5. le  strutture  portabiciclette,  applicate  anteriormente  a
sbalzo sugli autobus  da  noleggio  e  di  linea  urbani,  suburbani,
interurbani e di gran turismo devono essere  sottoposte  a  visita  e
prova da parte degli UU.M.C., ai sensi  dell'art.  78  del  CdS,  con
conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento
unico di circolazione e di proprieta'. 
  Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono: 
    a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando
la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi,
aumentata della massa di carico prevista in 15 kg per ogni bicicletta
installabile; 
    b)  verifica  della  visibilita'  anteriore  del  conducente:  la
struttura portabiciclette comprensiva del carico  non  deve  arrecare
limitazioni alla visibilita' anteriore del conducente  rispetto  alla
configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il  campo  di
visibilita' che deve essere assicurato e' quello  indicato  al  punto
15.2.4.6 del regolamento UNECE 46/06. In particolare, la prescrizione
si intende ottemperata qualora venga rispettato il  criterio  fissato
al punto 15.2.4.6.2 computando i 300  mm  anteriori  dal  punto  piu'
avanzato  della  struttura  portabiciclette.  Se  tale  criterio  non
risulta rispettato, e'  necessario  che  il  veicolo  sia  dotato  di
specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo  visivo
di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale
trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti  al  piano
trasversale  verticale,  di  cui  alla  lettera   a),   avendo   come
riferimento il punto piu'  esterno  della  struttura  portabiciclette
anziche' della cabina; 
    c) rispetto  degli  angoli  di  visibilita'  dei  dispositivi  di
illuminazione,  di  segnalazione  visiva  e  della  targa.   Non   e'
consentito lo spostamento o la  replica  degli  stessi  nel  caso  di
ostruzione  anche  parziale  della  loro  visibilita'  ed   efficacia
illuminante; 
    d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo
carico come indicato al punto 3.3 con  i  dispositivi  di  avviso  di
deviazione di corsia e di  frenatura  d'emergenza,  se  presenti  sul
veicolo. Non e' consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica; 
    e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo,  tenendo  conto
che lo sbalzo anteriore potra' essere allungato di non  oltre  80  cm
dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di  120  cm  al
massimo,   in   caso   di   applicazione   della   struttura    anche
posteriormente. 
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  4.1. La responsabilita' della sistemazione delle strutture poste  a
sbalzo  portasci  o  portabagagli  o  portabiciclette   e'   regolata
dall'art. 164 del CdS. 
  4.2. Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare
idonea certificazione di idoneita'  all'impiego,  oltre  ad  apposito
manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Il decreto 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 1997  recante  «Determinazione
delle  caratteristiche  della  struttura  portasci   o   portabagagli
applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di  gran
turismo e di linea», e' abrogato. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2023 
 
                                        Il direttore generale: D'Anzi 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2296