venerdì 2 giugno 2023

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza


 LEGGE 24 maggio 2023, n. 60

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. (23G00067) (GU Serie Generale n.127 del 01-06-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2023 

La legge:
  • prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione;
  • modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;
  • interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela.


Contenuto
L'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270-bis.1, primo comma, c.p. o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, c.p

In particolare, il comma 1 prevede l'aggiunta di un sesto comma all'art. 270-bis.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'art. 270-bis.1 medesimo, vale a dire dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio-


Il comma 2 prevede l'aggiunta di un quinto comma all'art. 416-bis.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'art. 416- bis.1 medesimo, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.

L'articolo 2 è volto a includere il delitto di lesione personale previsto dall'art. 582 c.p. fra i delitti per i quali l'art. 71 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
 
L'articolo 3 modifica l'art. 380 c.p.p. consentendo l'arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile. In questi casi la querela deve comunque essere presentata entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. La disposizione inoltre, prevede che, in tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo) nelle ipotesi in cui la querela è presentata in forma semplificata le autorità che procedono all'arresto sono tenute a rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p..
In particolare, il comma 1, modifica il comma 3 dell'articolo 380 c.p.p., il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato.