Proroga etichettatura alimenti
Etichetta alimenti in commercio: proroga per l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario
Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del Reg. UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
È così rubricato il Decreto 21 dicembre 2022 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste pubblicato in Gazzetta Ufficiale, G.U. Serie Generale n. 96 del 24 aprile 2023.
L’art. 26, par. 3, del Reg. UE n. 1169/2011 prevede i casi in cui sull’etichetta dei prodotti in commercio, debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato.
Il Regolamento di esecuzione UE n. 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, ha definito le modalità di applicazione dell’articolo citato.
In ambito nazionale sono stati approvati una serie di decreti che hanno disciplinato, per prodotto, le regole di indicazione in etichetta dell’origine dell’ingrediente primario utilizzato.
Si veda ad esempio, il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello Sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017, recante “Indicazione dell’origine in etichetta del riso”.
Con il Decreto in parola, vengono prorogati al 31 dicembre 2023 i regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del Reg. UE n. 1169/2011.
Le disposizioni del Decreto in parola, si applicano:
- al riso come definito dalla Legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;
- alle paste alimentari di grano duro di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli artt. 9 e 12 del D.P.R. n. 187/2001;
- ai derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016;
- ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o. animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c);
- a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del D.M. 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n. 1169/2011, destinati al consumo umano;
- carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
L’obiettivo dell’intervento è quello di continuare a garantire la sicurezza e la trasparenza verso i consumatori.
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DECRETO 21 dicembre 2022
Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (23A02382) (GU Serie Generale n.96 del 24-04-2023)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 21 dicembre 2022Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (23A02382)(GU n.96 del 24-4-2023)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.
608/2004 della Commissione;
Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere
indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza
dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti,
subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione
all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione,
del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione dell'art. 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme
sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190
del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta
del riso»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191
del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta,
del grano duro per paste di semola di grano duro»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in
etichetta del pomodoro»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per
l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta
delle carni suine trasformate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 230 del 16 settembre 2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia
prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio
2017;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 1°
aprile 2020, n. 3356, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del
termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello
sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine
in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del
termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello
sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine,
in etichetta, del riso», nonche' del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello
sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione
dell'origine in etichetta del pomodoro»;
Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021,
recante la proroga al 31 dicembre 2022 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello
sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»; del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 17
agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del
grano duro per paste di semola di grano duro»; del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26
febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del
pomodoro»; del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante
«Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza
nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 16 settembre
2020; nonche', del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9
dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della
materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in
attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio
2017;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visti l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), l'art. 2 e l'art. 3 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale
il «Ministero dello sviluppo economico» assume la denominazione
«Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione di
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste»;
Considerata l'esigenza di prorogare i regimi sperimentali
dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce
delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n.
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di
cui ai codici doganali 1006;
b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione
delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 187 del 2001;
c) ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154
del 28 luglio 2016;
d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al
codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o piu' dei
derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o
animale, il cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai
derivati di cui al punto c);
e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui
all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati
ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al
consumo umano;
f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate,
separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a
base di carne suina.
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi
della vigente normativa europea.
Art. 2
Termine finale di efficacia del regime sperimentale
1. E' fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di efficacia
del regime sperimentale previsto dal:
a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per
paste di semola di grano duro»;
b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017,
recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso»;
c) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;
d) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per
l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta
delle carni suine trasformate»;
e) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia
prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori».
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2022
Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste
Lollobrigida
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro della salute
Schillaci