lunedì 29 maggio 2023

Disposizioni concernenti la modifica dell'art.61, comma 2 del Codice della Strada.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI
AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE - Divisione 3
IL DIRETTORE GENERALE


Prot. 16131-25.5.2023

indirizzi omissis 

 

OGGETTO: Disposizioni concernenti la modifica dell'art.61, comma 2 del Codice della Strada. 

In merito alle richieste di chiarimento pervenute dalle associazioni dei costruttori, relativamente all'interpretazione delle modifiche dell'art. 61 comma 2 del decreto legislativo 285 del 1992 (Codice della strada, da ora C.d.S.) introdotte dal Decreto Legge n. 121 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 156 del 2021 e considerato quanto già esposto con la min. n. 6178 del 10.03.2023 dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, si rappresenta quanto segue.

 Il nuovo articolo 61 comma 2 C.d.S., prevede che "gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento;" 

 Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., D.P.R. 495/1992, all'articolo 216, comma 1, prescrive che per gli autoarticolati "la lunghezza massima di 16,50 m è consentita nei casi in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m". 

Da quanto sopra, si evince che, alla modifica del citato articolo 61 co. 2 C.d.S., ad oggi, non è seguito l'aggiornamento del correlato articolo 216 del Regolamento di esecuzione che richiama ancora la lunghezza massima dell'autoarticolato di 16,50 m, piuttosto che quella di 18,75 m indicata al nuovo articolo 61, comma 2. 

Pertanto, in mancanza dell'armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell'adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all'articolo 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m e 2,04 m). 

 Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 m e 2,04 m) sopra citate determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all'art 10 del C.D.S. 

IL DIRETTORE GENERALE

 ing. Pasquale D'Anzi