martedì 25 aprile 2023

IL MINISTRO FIRMA IL DECRETO SUL CARTELLO DEL “PREZZO MEDIO”


Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto ministeriale sull’obbligo per i distributori di carburanti di esporre i cartelli con i prezzi medi regionali di vendita di gasolio, benzina, metano e gpl. La regola scatterà dal 1° agosto 2023. Il provvedimento, però, deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
 
 IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e in particolare l’articolo 51, commi 1 e 2, ai sensi del quale, «al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale», si introduce l’obbligo per «chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato», affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di individuare «secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell’obbligo» e definire «i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010);

VISTO il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2013);

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, ove si dispone che «il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

VISTO l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2023, ove dispone che «Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza i cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»

CONSIDERATO che il comma 4 del medesimo articolo 1 del precitato decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 stabilisce che «in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L’accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell’articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione»;

CONSIDERATO inoltre che la disponibilità di dati richiesti dalle precitate disposizioni circa i prezzi praticati appare necessaria al fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy il calcolo e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale e della media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale

CONSIDERATO che è operativa la piattaforma di raccolta dei prezzi dei carburanti comunicati dagli esercenti ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, raggiungibile all’indirizzo https://carburanti.mise.gov.it;

CONSIDERATO che l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sussiste per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato e va riferito, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, ad una sola forma di vendita;

CONSIDERATO che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all’art. 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 predispone trimestralmente una relazione sull’andamento dei prezzi medi, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23;

VISTO l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE

VISTO l’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

 

D E C R E T A

ART. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) esercenti: coloro che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile;

b) self-service: modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura dell’utente;

c) servito: modalità di distribuzione che prevede l’erogazione del carburante a cura del personale addetto all’impianto;

d) comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e per le modalità di vendita diverse dal self-service: le comunicazioni motivate dall’interesse commerciale concorrenziale dell’operatore a far conoscere la propria offerta completa;

e) decreto-legge: il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonchè di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico»;

f) legge: la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia»;

g) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy;

h) DG Mercato: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

i) Osservaprezzi carburanti: servizio telematico dedicato alla raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

l) tipologia di carburante per autotrazione per uso civile: benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC);

m) carburanti speciali: tipologie di carburanti differenti da quelli indicati alla lettera l);

n) sito internet: sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

ART. 2

(Oggetto)

1.Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, le modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all’articolo 51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

ART. 3

(Obbligo di comunicazione dei prezzi)

1.L’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all’articolo 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, sussiste con riferimento:

a) alla comunicazione iniziale di

a) apertura di nuovo impianto;

b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.

2.L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.

3.Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita.

4.Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

ART. 4

(Termini, modalità della comunicazione e pubblicazione)

  1. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 3 decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 3 al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet

https://carburanti.mise.gov.it,

seguendo altresì le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche dell’indirizzo internet per l’accesso al servizio telematico sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero.

  1. Sono altresì possibili forme di trasmissione semplificata, di cui all’articolo 5, fermo restando che gli esercenti rimangono destinatari dell’obbligo di comunicazione al Ministero.
  2. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti.
  3. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attività di monitoraggio, comparabilità dei prezzi, comunicazione al pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di dispositivi portatili, nonché per le finalità di cui all’articolo 1, commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge.

ART. 5

(Forme di trasmissione semplificata e forme di collaborazione)

  1. Ai fini di facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonché per rendere possibili forme di trasmissione semplificata da parte degli esercenti dei prezzi praticati dei carburanti, quali, ad esempio, forme di comunicazione intermediata dei prezzi e, inoltre, al fine dell’eventuale utilizzo di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la DG Mercato può stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l’interesse a gestire tali forme di comunicazione.
  2. Ai fini dell’assistenza e per l’aggiornamento del servizio telematico di cui all’articolo 4, e del patrimonio informativo dell’Osservaprezzi carburanti in collegamento dinamico con il registro delle imprese, nonché per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5-bis del decretolegge, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l’Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o, comunque, nell’ambito delle risorse disponibili.
  3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge, al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente un’applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto in house. In alternativa il Ministero provvede sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza.

ART. 6

(Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi)

  1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, il Ministero ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e 3, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale, curandone quindi la pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1 agosto 2023, entro le ore 08:30 in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. I criteri e le modalità per il calcolo della media aritmetica di cui al comma 1 sono stabiliti nell’allegato tecnico al presente decreto, ferma restando la possibilità di eventuali modifiche o integrazioni da adottarsi con successivo decreto direttoriale della DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero.

ART. 7

(Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi)

  1. Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all’articolo 6, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.
  2. A decorrere dal 1 agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10:30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10.30.
  3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità.
  4. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza.
  5. I prezzi medi, di cui all’articolo 6, sono esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.

ART. 8

(Vigilanza e sanzioni)

  1. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli rilevano ai fini della applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge a decorrere dal 1 agosto 2023. Sino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione di cui all’art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto legge.
  2. Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita.
  3. Non costituisce inadempimento dell’obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi.
  4. Non costituisce inadempimento dell’obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero.

ART. 9

(Abrogazioni)

  1. A decorrere dal 1 agosto 2023 cessano di avere applicazione i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010) e 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2013).

ART. 10

(Disposizioni finali)

  1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana.

  1. Il presente decreto acquista efficacia dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale