giovedì 27 aprile 2023

Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada

 Protocollo n° 12726 – del 21/04/2023 – Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada

 

"a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni,tuttavia, va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca"