Con verbale di accertamento xxxxxxx emesso dalla Polizia Municipale del Comune di xxxxxxxxe notificato in Germania a mezzo posta raccomandata, il Comune di XXXXXX contestava alla sig.ra xxxxxx, cittadina tedesca residente in Germania, un’infrazione commessa in data 04.09.2012 in violazione dell’art. 7, commi 9 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strata, CdS), per aver transitato con il proprio autoveicolo in zona ZTL senza autorizzazione.
IL VERBALE VIENE OPPOSTO DAL TRASGRESSORE per inesistenza della notifica. e viene annullato dalla Corte PER DIFETTO DI NOTIFICAZIONE
Corte di Cassazione, Sezione II ordinanza n.3509 del 6 febbraio 2023 (SU TELEGRAM)
MOTIVAZIONE:
Alle notificazioni all’estero si applica, pertanto, nongià il CdS ma la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con legge 21 marzo 1983 n. 149; ratificata anche dalla Repubblica Federale di Germania la quale, però, avvalendosi di apposita riserva prevista all’art. 11, comma 2, ha escluso la possibilità di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.
Si deve, quindi, ribadire il principio per cui il verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta, tuttavia, non già l’inesistenza, bensì la nullità della notificazione.