La cartella puo' essere notificata mediante invio diretto e non occorre l'avviso di avvenuto deposito
Una Sig.ra, dinanzi al Giudice di pace di Roma, si opponne(formalmente qualificata "ex articolo 615 c.pc.")al preavviso di fermo amministrativo notificatole dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, a garanzia del pagamento di una sanzione amministrativa irrogatale per violazione al codice della strada, e per la quale era stata emessa dal Comune di Roma la cartella di pagamento.
La ricorrente dichiara di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, né la notifica della cartella esattoriale successivamente emessa.
Il gdp le da ragione ma in appello il tribunale da ragione all'Agenzia delle Entrate, perchè la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La Signora non si rassegna e ricorre in Cassazione deducendo che i documenti prodotti dall'Agenzia delle entrate non dimostravano affatto l'avvenuta esecuzione di una notifica rituale della cartella, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.
Infatti, la notificazione eseguita ai sensi di tale ultima norma, prosegue la ricorrente, quando non possa avvenire per assenza temporanea del destinatario, si può ritenere perfezionata solo con il ricevimento della raccomandata con cui si dà avviso al destinatario dell'avvenuto deposito del piego nell'ufficio postale e nel caso di specie, tuttavia, non era stata mai fornita la prova, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'avvenuta spedizione di tale avviso.
Secondo la Cassazione, pero' "la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative può essere noticata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento", ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.p.r. 29.9.1973 n. 602 (p. 2, ultimo capoverso), afferma che nel caso di specie "lacartella oggetto del preavviso di fermo è stata ritualmente notz:ficata per compiuta giacenza con le modalità indicate"
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