Proroga in materia di semplificazioni per lo spettacolo dal vivo (Art. 7, comma 7 sexies) L’art. 7, al comma 7 sexies, introdotto in Senato, estende la vigenza delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023. La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l’orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23). Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA presentata dall'interessato al SUAP, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.