Polizia e Sicurezza 01/02/2023
Questo comune intende chiedere un parere circa l'applicazione del nuovo CCNL 16 novembre 2022. In particolare, ci chiediamo se, ai sensi dell'art. 98 è possibile utilizzare i proventi delle violazioni del codice della strada per finanziare gli istituti a carattere variabile del personale Polizia Municipale?
a cura di Andrea Bufarale
I proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sul codice della strada possono essere destinati alle finalità indicate dall'art. 98, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022 ed in particolare, l'articolo di cui trattasi prevede testualmente:
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 82;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. …
omissis…
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 quater del CCNL 21 maggio 2018.
Tra queste finalità vi è pertanto anche l'erogazione di "incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale".
Secondo l'orientamento applicativo 20 dicembre 2022 CFL191 dell'ARAN, in continuità con precedenti orientamenti, i proventi derivanti dal codice della strada possono "essere impiegati per finanziare nell'ambito delle risorse decentrate (art. 67, comma 3 lett. c), CCNL 21 maggio 2018 espressamente richiamato all'art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del nuovo CCNL".
Questo orientamento, come anche i precedenti, desta qualche perplessità in quanto lo svolgimento di servizio esterno non necessariamente determina un potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, per cui nel concreto occorrerebbe dimostrare tale finalità.
Così come in relazione agli altri istituti contrattualmente previsti (vedasi ad esempio indennità per lavoro festivo e/o indennità di turno).
A tal proposito è utile richiamare anche la deliberazione della Corte dei Conti Puglia Sez. contr., Delib., 22 giugno 2017, n. 92, la quale, a fronte di un quesito posto da un comune, si espressa nel senso che "La natura straordinaria dell'entrata, non consente di destinare la medesima a spese correnti di carattere ripetitivo".
Inoltre "la giurisprudenza contabile ha ritenuto finanziabile l'indennità di turno con i proventi per violazione del codice della strada, ma solo in presenza di determinati presupposti volti ad escludere la natura ripetitiva della spesa".
Le indennità di cui trattasi, pertanto, dovrebbero collegarsi, all'attivazione di progetti finalizzati a specifici interventi con riferimento a quanto previsto dall'art. 208, comma 4, 5 e 5bis, del CdS (servizi notturni, prevenzione delle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti). Secondo i giudici contabili "il requisito del finanziamento della turnazione risiede, evidentemente, nel fatto che i citati progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse".
Per tale ragione, "il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187" e pertanto non già per finanziare gli istituti "correnti".
Riferimenti normativi e contrattuali
CCNL 16 novembre 2022, art. 98
Riferimenti di giurisprudenza
Corte dei Conti Puglia Sez. contr., Delib., 22 giugno 2017, n. 92
Documenti allegati
Parere 20 dicembre 2022 CFL191 dell'ARAN
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