CFL194
La nuova disciplina del congedo parentale prevista dall’art. 45 del CCNL 16.11.2022 consente una fruizione frazionata ad ore?
Si conferma che in attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, al comma 8 dell’art. 45 in oggetto, dedicato ai congedi dei genitori, è stata introdotta una disciplina specifica per le modalità di computo del congedo parentale fruito ad ore dai genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Tale disciplina prevede che “Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie.”.