Articolo 170
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni. (comma sostituito dalla legge 29 luglio 2015 n. 115)
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 332,00. (pagamento entro 5 gg. € 58,10). (punti da decurtare 1).
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165,00 a € 660,00. (pagamento entro 5 gg. € 115,50).
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, (parole sostituite L. 29 luglio 2015, n.115), alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2 , il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
COMMI |
PAGAMENTO SANZIONI PRINCIPALI |
PUNTI |
SANZIONI ACCESSORIE |
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1, 6, 7 |
ENTRO 5 GG |
ENTRO 60 GG |
OLTRE 60 GG |
1 |
fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni |
€ 58,10 |
€ 83 |
€ 166,50 |
Alla guida del motociclo (ovvero ciclomotore) (indicare i dati), circolava:
- senza avere libero l'uso delle braccia (ovvero delle mani o delle gambe), in quanto (indicare il tipo di impedimento);
- senza stare seduto in posizione corretta in quanto (indicare il tipo di impedimento);
- senza reggere il manubrio con entrambe le mani in quanto (indicare il tipo di comportamento);
- senza reggere il manubrio con una mano sola solo in caso di necessità o per eseguire le opportune segnalazioni in quanto (indicare il tipo di comportamento);
— procedendo con la ruota sollevata.
COMMI |
PAGAMENTO SANZIONI PRINCIPALI |
SANZIONI ACCESSORIE |
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1 bis , 6 bis |
ENTRO 5 GG |
ENTRO 60 GG |
OLTRE 60 GG |
non previste |
€ 115,50 |
€ 165 |
€ 330,50 |
Alla guida di un motociclo (ovvero ciclomotore) (Indicare i dati), trasportava un minore di anni 5.
COMMI |
PAGAMENTO SANZIONI PRINCIPALI |
PUNTI |
SANZIONI ACCESSORIE |
||
2, 6, 7 |
ENTRO 5 GG |
ENTRO 60 GG |
OLTRE 60 GG |
1 |
fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni |
€ 58,10 |
€ 83 |
€ 166,50 |