mercoledì 11 gennaio 2023

Riscatto laurea: legittima la diversa disciplina tra Carabinieri e Polizia di Stato


Con la sentenza del 30 dicembre 2022 n. 270 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza (manifesta rispetto ad alcuni parametri) della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97, comma 2, Cost., degli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevedono, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell’accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali degli altri corpi militari. 

 

N. 270 SENTENZA 8 novembre - 30 dicembre 2022
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni - Riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari - Computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere - Beneficiari - Ufficiali dei corpi militari dello Stato - Applicazione anche ai funzionari della Polizia di Stato - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e della sua proporzionalita' al servizio prestato - Manifesta infondatezza della questione. Pensioni - Riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari - Computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere - Beneficiari - Ufficiali dei corpi militari dello Stato - Applicazione anche ai funzionari della Polizia di Stato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Non fondatezza della questione. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 13 e 32. - Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma. (T-220270) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-2023)