domenica 15 gennaio 2023

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo...

 


Videosorveglianza:Finalmente è arrivata la sentenza che TUTTI, nella P.A., aspettavamo :)

Sulla possibilità di ottenere l’accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza

 

 Tar Catania, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 3376 – Pres. Savasta - Est. Barone

    Atto amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Immagini riprese da impianto di videosorveglianza

    ​​​​​​​Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l’istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste

     

    •   Conformi: Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464.
    •  Difformi: non risultano precedenti difformi.

    Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva l’accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza istallato presso il parcheggio di un ospedale al fine di individuare il responsabile dei danni cagionati alla propria auto. Il Tar ha respinto il ricorso, affermando che - in disparte la questione della dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio di una struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell’Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza dell’immobile) - ove l'istanza stessa non sia finalizzata all’ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso del soggetto intimato, bensì ad ottenere una informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso, essa non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso.

    https://www.giustizia-amministrativa.it 


    Pubblicato il 22/12/2022

N. 03376/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01374/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2022, proposto da
xxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Attinà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di xxxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso agli atti amministrativi prot. 536762 del 20.07.2022


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di xxxxxxxxxxxx;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Agnese Anna Barone e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza dell’11 luglio 2022 il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx chiedeva l’accesso alle immagini del 20 giugno 2022 fascia oraria delle 8.30 alle 12.00 riprese dell’impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio dell’ospedale xxxxxxxxx in quanto la propria autovettura (prestata alla figlia – medico in servizio presso xxxxxxxxxxx- e parcheggiata negli spazi antistanti l'ambulatorio) aveva subito danni da parte di ignoti.

Con nota prot. n. 536762 del 20 luglio 2022, l’A.S.P. di XXXXXX  rigettava l’istanza con tale motivazione: “l’accesso alle immagini della videosorveglianza in uso a questa struttura pubblica è consentito all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine. Si rileva, altresì, che l’art. 22 della L.241/90, citato a sostegno della superiore richiesta, rientra nell’ambito dell’accesso documentale”.

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’interessato ha chiesto l’annullamento dell’opposto diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione delle immagini del circuito di videosorveglianza deducendo censure di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 22 e 24 dea legge n. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. In particolare, parte ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe errato sia a ritenere che l’accesso alle immagini di videosorveglianza sia consentito solo alle Forze dell’Ordine o all’Autorità Giudiziaria, sia a ritenere le immagini di videosorveglianza non rientrerebbero tra i documenti amministrativi, dato che l’art. 22 della legge n. 241/1990 ricomprende tra i documenti amministrativi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti…”.

L’ASP intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale del 14 dicembre 2022, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che l’art. 22 della legge n. 2411/1990 dopo aver fornito al comma 1° lett. d) la definizione di documento amministrativo (“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, dispone al successivo comma 4° che “ Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”; ne consegue che il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi (v. tra le tante Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3228).

Nel caso in esame - in disparte la questione della dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio della struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell’Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza dell’immobile) - è dirimente la circostanza che l'istanza del ricorrente non è finalizzata all’ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso dell’Azienda intimata, bensì ad ottenere un informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso il 20 giugno 2022 in prossimità dell’ambulatorio vaccinale. L’istanza, quindi, non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 4° cit.

In ragione di quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali possono essere, tuttavia, integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone
Pancrazio Maria Savasta
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO