Sul termine entro cui può essere applicata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis del d.P.R. n. 380 del 2001
- CGARS, Ad. Sez. riunite, par. 15 novembre 2022, n. 629 – Pres. Carlotti-Est. Martines
Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione – Sanzione pecuniaria
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di contestazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche qualora il Comune utilizzi lo strumento di cui all’art. 2 del r.d. n. 639 del 1910; l’utilizzo di tale strumento, infatti, non può alterare il riparto di giurisdizione, che deve sempre individuarsi secondo i tradizionali canoni in base al petitum sostanziale e alla posizione sottostante, a seconda che riguardi una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo (1).
Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione – Sanzione pecuniaria – Termine per l’applicazione della sanzione
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, non può essere legittimamente applicata qualora il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune in data antecedente all’entrata in vigore della norma (12 settembre 2014), atteso che l’inottemperanza all’ordine di demolizione cessa nel momento in cui l’ordine di demolizione sia divenuto giuridicamente oppure fattualmente impossibile: sicché non solo la demolizione in danno, ma anche l’acquisizione in capo al Comune impedisce al destinatario dell’ordine di darvi esecuzione (2).
(1) ● Conformi: Cass. civ., sez. un., 5 gennaio 2016, n. 29; Cons. Stato, sez. I, 7 febbraio 2022, n. 241;
· Difformi: non si ravvisano precedenti difformi.
(2) ●Non risultano precedenti in termini.
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