Nazionalizzazione dei veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino.
CIRCOLARE 38416
OGGETTO:Nazionalizzazione Veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino.
Il Servizio di Polizia Stradale, che legge per opportuna conoscenza, ha qui segnalato, con nota prot. n. 39049 del 22.11.2022, l'insorgenza di un fenomeno in atto riconducibile ad organizzazioni criminali le quali, attraverso l'utilizzo di falsa documentazione, hanno ottenuto la nazionalizzazione di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino, evitando le verifiche sia di natura fiscale sia di natura tecnica.
Da quanto è possibile desumere dalla citata nota, si tratterebbe di veicoli di provenienza delittuosa per i quali sono stati elusi i controlli automatici nella banca dati SIS II.
Al riguardo, facendo seguito alla circolare prot. n. 6099 del 24.02.2022, che per pronta lettura si allega alla presente, si ribadiscono le disposizioni già vigenti in materia, evidenziando la necessità che codeste DGT sensibilizzino l'attenzione degli UMC sulla scrupolosa applicazione delle stesse.
Controlli di natura fiscale
Come già chiarito con "Circolare congiunta Agenzia delle Entrate/MIT n. 3 del 2 febbraio 2009", l'importazione di veicoli dalla Repubblica di San Marino è da assimilare, sotto l'aspetto fiscale e ai fini della immatricolazione in Italia, ad importazione da Paese extraUE, ancorché i veicoli stessi provengano da altri Paesi della UE.
Pertanto, i veicoli in parola non sono soggetti a censimento all'atto dell'ingresso nel territorio italiano e sono esclusi dalla procedura di versamento dell'IVA con modello "F24 Iva auto UE".
Tuttavia, in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti tra l'Italia e la RSM, i veicoli stessi sono esonerati dall'essere muniti di certificazione doganale e al richiedente la nazionalizzazione è richiesta unicamente la produzione di documentazione comprovante il versamento dell'IVA, eseguito dall'operatore commerciale della RSM presso l'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, ovvero documento equipollente.
Controlli di natura tecnica
In accordo con le istruzioni operative diramate con circolare prot. n. 45/98 del 28 maggio 1998, i veicoli già circolanti provenienti dalla Repubblica di San Marino (così come quelli provenienti dallo Stato di Città del Vaticano) sono assimilati, per ciò che attiene ai controlli di natura tecnica, ai veicoli provenienti da altri Paesi UE.
Pertanto, in accordo con le disposizioni generali in materia, si evidenzia quanto segue: a)veicoli nuovi di fabbrica
- indipendentemente dalla loro provenienza debbono essere accompagnati dal certificato di conformità comunitario (COC) valido al momento della richiesta di immatricolazione in Italia;
b) veicoli già immatricolati
- i veicoli già immatricolati in altro Paese UE e che transitano attraverso la Repubblica di San Marino debbono essere rispondenti alle disposizioni tecniche armonizzate vigenti al momento della loro immatricolazione in detto Paese;
- i veicoli già immatricolati nella Repubblica di San Marino debbono essere rispondenti alle disposizioni tecniche armonizzate vigenti al momento della loro immatricolazione nella Repubblica di San Marino;
- i veicoli già immatricolati in un Paese extraUE e che transitano attraverso la Repubblica di San Marino debbono essere rispondenti alle disposizioni tecniche armonizzate vigenti al momento della richiesta di immatricolazione in Italia.
Per quanto concerne, inoltre, agli aspetti inerenti all'omologazione, si richiamano in particolare la circolare prot. n. 30730
del 30.10.2020 e la circolare prot. n. 8897 del 12.03.2021.
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In ragione di quanto segnalato dal Servizio di Polizia Stradale, si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che:
- preliminarmente alla nazionalizzazione, venga sempre effettuata l'interrogazione nella banca dati SIS II, al fine di verificare se il veicolo risulti segnalato in quanto oggetto di furto o di appropriazione indebita, e sulla piattaforma EUCARIS;
- la documentazione comprovante il versamento dell'IVA da parte dell'operatore della RSM venga inviata all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza;
- qualsivoglia dubbio circa la veridicità tecnica a corredo della richiesta di nazionalizzazione venga prontamente segnalato alle Autorità di Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza.
Dette cautele debbono ritenersi a supporto delle attività di accertamento fiscale e di indagine di polizia giudiziaria, e si auspica che non abbiano a ritardare la conclusione del procedimento di nazionalizzazione, salvo nel caso in cui sussista un espresso ostativo ("alert" reso dalla banca dati SIS II) o sussista la necessità di acquisire preliminarmente informazioni presso le Autorità di altro Paese UE (ad esempio, quando dai dati presenti in EUCARIS il veicolo non risulti ivi immatricolato, ovvero risulti radiato per demolizione o sia annotata una perdita di possesso), ovvero le caratteristiche tecniche del veicolo ne impediscono l'immatricolazione in Italia.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei contenuti della presente comunicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi