Stop ai furbetti dei saldi. Per bloccare gli sconti farsa e impedire le campagne promozionali farlocche sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell'ultimo mese per l'acquisto del prodotto. E rispetto a questo calcolare la percentuale di ribasso applicata. La misura punta a impedire che gli esercizi commerciali rivedano al rialzo i listini dei prodotti, in vista delle future campagne di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Nel caso in cui il commerciante non rispetti l'obbligo scatteranno sanzioni tra 516 euro e 3.098 euro. La misura è contenuta in un decreto legislativo approvato in prima lettura dall'ultimo Consiglio dei ministri; a proporre lo schema di dlgs sono stati il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, e il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Il provvedimento attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161, che a sua volta ne modifica altre quattro: la 93/13/CEE, la 98/6/CE, la 2005/29/CE e la 2011/83/UE.
Il dlgs amplia anche la tutela dei consumatori nei casi di: contratti con clausole vessatorie, condotte commerciali scorrette, concorrenza sleale, comunicazioni commerciali. E inasprisce le sanzioni:
- per le pratiche commerciali scorrette la sanzione massima irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato passerà da 5 a 10 mln di euro;
- nel caso in cui le sanzioni
vengano irrogate su operatori transfrontalieri e siano disposte sulla
base di informazioni acquisite anche da altre autorità europee, la
sanzione sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia. In sua
mancanza il massimo edittale sarà pari a due mln di euro;
- passerà da 5 a 10 mln di euro il massimo di sanzione irrogabile dall'AGCM per l'inottemperanza a provvedimenti d'urgenza e inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti;
- il consumatore potrà adire il giudice ordinario qualora si imbatta in pratiche sleali;
- si prevede una sanzione tra cinquemila e 10 mln per le violazioni in fatto di clausole vessatorie;
- nell'irrogare le sanzioni, l'Antitrust dovrà tener conto delle condizioni economico-patrimoniali del commerciante.
Scontistica. In primis, va detto che l'obbligo di indicare quale prezzo di riferimento rispetto a cui si applica lo sconto quello più basso imposto al prodotto negli ultimi 30 giorni non si applica alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili. In seconda battuta, va chiarito che non rientrano tra i prezzi più bassi applicati nell'ultimo mese, quale parametro da assumere, i «prezzi di lancio» a cui sono seguiti successivi annunci di incrementi di prezzo. In sostanza, la disposizione sul valore minimo si applica al prezzo normale – quello «in vetrina» – da assumere quale parametro iniziale per le vendite straordinarie (ex art. 15, c. 5, dlgs 114/1998). Non si applica, invece, alle vendite sottocosto (ex art. 15, comma 7, dlgs 114/98), cioè a quelle effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli sostenuti dal commerciante, risultanti dalle fatture d'acquisto. Se i prodotti sono sul mercato da meno di 30 giorni, bisognerà indicare il suo periodo di riferimento.
Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
https://www.italiaoggi.it
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 8
1 Dicembre 2022
Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 1° dicembre 2022, alle ore 19.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
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2. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.
Il decreto amplia la tutela dei consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Si prevede, tra l’altro, che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili. Inoltre, si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche e si arricchisce l’elenco delle informazioni considerate ingannevoli, includendo anche le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente.
Si integra l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli con quelle di: mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti; rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati; utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata l’autenticità.
Con riguardo al regime sanzionatorio: si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro); si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti; si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; si prevede la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie. Nell’irrogare le sanzioni, l’AGCM tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
Infine, si prolunga a trenta giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.
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