venerdì 30 dicembre 2022

Bilancio di previsione dello Stato: CHE FINE HANNO FATTO LE MULTE?

 LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023 

 AGGIORNAMENTO BIENNALE

ART. 1 COMMA 497  

497. In considerazione dell’eccezionale si-
tuazione economica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, per
gli anni 2023 e 2024 è sospeso l’aggiorna-
mento biennale delle sanzioni amministrative
pecuniarie in misura pari all’intera varia-
zione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati (media nazionale) verificatasi nei
due anni precedenti, prevista all’articolo
195, comma 3, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.

 


Legge di bilancio 2023: confermato, per la “Rottamazione delle multe” la scelta è dei Sindaci


La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43) è stata approvata, lo stralcio di sanzioni e interessi dai ruoli attivi, è una delle novità di interesse dei Comuni per il Rendiconto della gestione 2022



Gli automobilisti alle prese con vecchie multe devono aspettare prima di festeggiare lo stralcio o la cancellazione di sanzioni e interessi quando l’importo supera i mille euro in quanto la Legge di stabilità 2023, al comma 229, prevede che le amministrazioni locali crditrici, di cui al comma 227, possono stabilire di non applicare le disposizioni.

La cancellazione delle cartelle fino a mille euro (commi 227,228,228) opera sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte degli Enti diversi dalle amministrazioni
statali (leggasi Enti locali) limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, la cancellazione (di cui al comma 227) si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati. Mentre restano integralmente dovute le predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

La manovra dà facoltà agli enti locali di disporre la disapplicazione delle norme in esame sui carichi iscritti a ruolo di propria competenza, attraverso l’adozione di un provvedimento da comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023, nelle forme che la stessa Agenzia indicherà con apposito decreto entro il 10 gennaio 2023 (comma 229).

La manovra finanziaria prevede (comma 229) la possibilità che gli enti locali creditori (di cui c. 227) possano stabilire di non applicare le disposizioni relativamente alle cartelle per ruoli di propria competenza mediante l’adozione di un provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme e modalità che l’Agente della riscossione pubblicherà nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022, ovvero il 10 gennaio.

Per gli Enti locali (comma 252) l’eventuale maggiore disavanzo determinato dall’applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato, in non più di cinque anni, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 luglio 2021.

Essendo già state cancellate le quote iscritte a ruolo di valore inferiore ai mille euro riferite agli anni tra il 2000 e il 2010, questo nuovo stralcio riguarderà di fatto il periodo di iscrizione a ruolo compreso tra il 2011 e il 2015.

É inoltre prevista la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo nel periodo che va dal 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231), i quali possono essere estinti con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023, piuttosto che in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentare entro il 30 aprile 2023. Nel caso di sanzioni amministrative (comma 247), comprese quelle per violazioni al codice della strada, l’abbattimento per definizione agevolata riguarda gli interessi comunque denominati, comprese le maggiorazioni semestrali. Anche in questo caso, gli eventuali disavanzi determinati dall’applicazione della norma possono essere ripianati dagli enti locali in un massimo di cinque anni.

E’ prevista la definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231) i quali possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni versando, entro il 31 luglio 2023, le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Insomma, come noto, le multe sono sanzioni, e non si prestano al principio della “rottamazione” che per evitare il condono cancella sanzioni e interessi mantenendo l’obbligo di pagare l’imposta dovuta. Pertanto, nel caso delle multe, se si toglie la sanzione non resta nulla da pagare. Nella sua versione definitiva la manovra dunque donferma di voler affidare ai Sindaci la scelta se stralciare o meno, parzialmente (interessi) o totalmente, le vecchie multe.

Alberto Speciale -https://www.veronanews.net



227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai de-biti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risul-tanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle am-ministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annulla-mento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritar-data iscrizione a ruolo, di sanzioni e di in-teressi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 602; tale annul-lamento non opera con riferimento al capi-tale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le pro-cedure esecutive e di notificazione della car-tella di pagamento, che restano integral-mente dovuti.
228. Relativamente alle sanzioni ammini-strative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legisla-tivo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per viola-zione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le di-sposizioni del comma 227 si applicano limi-tatamente agli interessi, comunque denomi-nati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’an-nullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette san-zioni e alle somme maturate a titolo di rim-borso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di paga-mento, che restano integralmente dovute.
229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le di-sposizioni dello stesso comma 227 e, conse-guentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla le-gislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i me-desimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblica-zione nei rispettivi siti internet istituzionali.

 
230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è so-spesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della ri-scossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispon-dere le somme affidate all’agente della ri-scossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ov-vero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto le-gislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme do-vute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le proce-dure esecutive e di notificazione della car-tella di pagamento.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la se-conda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessiva-mente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammon-tare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 mag-gio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
234. L’agente della riscossione rende di-sponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati ne-cessari a individuare i carichi definibili.
235. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiara-zione, con le modalità, esclusivamente tele-matiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sce-glie altresì il numero di rate nel quale in-tende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono so-spesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione atte-stante i pagamenti effettuati; in caso contra-rio, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata an-teriormente a tale data.
238. Ai fini della determinazione dell’am-montare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecu-tive e di notificazione della cartella di paga-mento. Il debitore, se, per effetto di prece-denti pagamenti parziali, ha già integral-mente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.
239. Le somme relative ai debiti defini-bili, versate a qualsiasi titolo, anche ante-riormente alla definizione, restano definitiva-mente acquisite e non sono rimborsabili.