Ministero dell'interno, Decreto 22 novembre 2022 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Ministero dell'interno
Decreto 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
G.U. 2 dicembre 2022, n. 282
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art.
49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo» e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre
1996;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,
recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessità di emanare, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attività
di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 9 settembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
1.
Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1.
Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività
di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al
chiuso o all'aperto, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche
di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996.
3. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare anche alle attività di cui al comma 1 a carattere temporaneo.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «64;» è aggiunto il seguente: «65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
2. All'art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, prima della lettera a) è aggiunta la seguente «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
3. All'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa), è aggiunta la seguente: «bb) decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,
recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo"».
4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente
capitolo «V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere
pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attività di cui all'art. 1.
Art. 4
Norme finali
1.
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 novembre 2022
Il Ministro: Piantedosi
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Allegato 1
(Articolo 1)