È stata posta all'attenzione la questione relativa all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 214, comma 8 del codice della strada nell'ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall'art. 86 del DPR 602/1973.In merito, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, si è reso necessario rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 che, per la parte relativa alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, devono intendersi sostituite da quanto contenuto nell'allegata scheda (all. 1).
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
.......in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 cds senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste
L'esclusione delle sanzioni accessorie ivi previste si fonda su ragioni di ordine formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, la norma del!'art. 86 DPR 602/1973 usa il singolare "sanzione" al posto del plurale "sanzioni". Dal punto di vista sostanziale si rileva che la condotta sanzionata con la revoca della patente di cui all'art. 214, comma 8 cds è riferita al custode e non al conducente, e che l'eventuale applicazione della confisca del veicolo confligge con la ratio dell'istituto del fermo fiscale, posta a garanzia del pagamento di somme dovute all'ente creditore. Inoltre, il Prefetto non avrebbe la competenza per l'emanazione del relativo provvedimento, trattandosi di una violazione non prevista dal codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.
Infine, si sottolinea che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale. Si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada.
Scheda di sintesi con procedure in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo o a fermo fiscale
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Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds |
Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973 |
Soggetto autore della violazione |
Solo il custode del veicolo sottoposto a fem10 amministrativo |
Chiunque |
Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria |
SI |
SI |
Applicazione revoca patente |
Si solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo |
NO |
Pagamento in misura ridotta |
Non ammesso perché è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo |
SI |
Provvedimenti immediati sul veicolo |
Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente |
Nessuno |
Adempimenti successivi |
Segnalazione ali'organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione atti al Prefetto |
Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fe1mo fiscale |