martedì 22 novembre 2022

Possibile applicazione dell'art. 214/8° codice della strada alla circolazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale ex art. 86 del DPR n. 602/1973.


Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22/11/2022 

È stata posta all'attenzione la questione relativa all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 214, comma 8 del codice della strada nell'ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall'art. 86 del DPR 602/1973.In merito, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, si è reso necessario rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 che, per la parte relativa alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, devono intendersi sostituite da quanto contenuto nell'allegata scheda (all. 1).


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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
STRADIOTTO
 
Stralcio

.......in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 cds senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste

L'esclusione delle sanzioni accessorie ivi previste si fonda su ragioni di ordine formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, la norma del!'art. 86 DPR 602/1973 usa il singolare "sanzione" al posto del plurale "sanzioni". Dal punto di vista sostanziale si rileva che la condotta sanzionata con la revoca della patente di cui all'art. 214, comma 8 cds è riferita al custode e non al conducente, e che l'eventuale applicazione della confisca del veicolo confligge con la ratio dell'istituto del fermo fiscale, posta a garanzia del pagamento di somme dovute all'ente creditore. Inoltre, il Prefetto non avrebbe la competenza per l'emanazione del relativo provvedimento, trattandosi di una violazione non prevista dal codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.

Infine, si sottolinea che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale. Si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada.


Scheda di sintesi con procedure in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo o a fermo fiscale

 

 

Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds

Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973

Soggetto autore della violazione

Solo il custode del veicolo sottoposto a fem10 amministrativo

Chiunque

Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria

SI

SI

Applicazione revoca patente

Si solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo

NO

Pagamento in misura ridotta

Non ammesso perché è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo

SI

Provvedimenti immediati sul veicolo

Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente

Nessuno

Adempimenti successivi

Segnalazione ali'organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione atti al Prefetto

Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fe1mo fiscale