Incidente causato da un istrice, la Regione deve risarcire
Caprioli, cinghiali, istrici, non fa differenza, sempre di fauna selvatica si tratta, e in caso di incidente causato da un loro improvviso attraversamento della strada, deve rispondere la Regione.
Con l’ordinanza n. 27284/22 depositata il 16 settembre 2022 la Cassazione ha confermato il recente ma ormai assodato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato nella Regione l’ente responsabile dei danni causati dagli animali selvatici, istrici compresi, accogliendo il ricorso di un automobilista.
Un automobilista cita la Regione Marche per i danni di un incidente causato da un istrice
L’uomo aveva citato in causa la Regione Marche per essere risarcito dei danni subiti a seguito di un incidente stradale occorsogli mentre percorreva la Statale 77 Val Chienti e causato per l’appunto da un istrice che gli aveva attraversato improvvisamente la strada: il malcapitato aveva investito l’animale e poi era finito contro un albero a margine di una piazzola di sosta.
Il giudice di primo grado tuttavia aveva respinto la domanda e così aveva fatto la corte d’Appello di Ancona, la quale, dopo aver disatteso le istanze istruttorie reiterate in sede di gravame dal danneggiato, aveva ritenuto che la sua pretesa risarcitoria non potesse essere accolta, non avendo egli fornito alcuna prova circa i profili di colpevolezza della Regione in relazione alla causazione del sinistro: secondo i giudici territoriali, nel caso di specie non si sarebbe potuto applicare l’art. 2052 c.c. che conferisce rilievo, ai fini risarcitori, al solo nesso di causalità (salva la prova del caso fortuito) tra il danno e il coinvolgimento della fauna selvatica.
L’automobilista tuttavia non si è arreso e ha proposto ricorso anche per Cassazione sulla base di due motivi di doglianza. Il ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata proprio per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile, al caso di specie, il disposto di cui all’art. 2052 c.c., e aver di conseguenza escluso che la sola sussistenza del nesso di causalità potesse valere a configurare i presupposti della responsabilità della Regione Marche per i danni denunciati, in assenza di alcuna prova della riconducibilità delle conseguenze dannose all’incidenza di un eventuale caso fortuito.
Va applicato l’art. 2052 c.c.
Ebbene, per la Cassazione il ricorso è manifestamente fondato. I giudici del Palazzaccio ricordano che, secondo “il recente, benché ormai consolidato, insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c., “giacché – spiegano -, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della I. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Premesso questo, “avendo il giudice a quo ritenuto inapplicabile l’art. 2052 c.c. al caso di specie, pur a fronte della riconosciuta rivendicazione, da parte del danneggiato, del risarcimento di danni cagionati dalla fauna selvatica”, la Cassazione reputa la decisione impugnata “erroneamente emessa sulla base di una falsa applicazione della norma di legge richiamata”. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per il riesame della causa.
Scritto da:Dott. Nicola De Rossi
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