Su telegram il modulo in pdf
Il complicato iter per lo sconto in caso di infrazioni multiple
L’ultimo decreto Infrastrutture, convertito in legge lo scorso agosto, ha previsto la possibilità che, nel caso di infrazioni commesse più volte, si possa applicare uno sconto sulle sanzioni pecuniarie previste.
In pratica, invece che pagare un numero di multe corrispondenti al numero di infrazioni, in alcuni casi la legge prevede adesso che – se le infrazioni si sono verificate in un periodo di 90 giorni – si possa pagare soltanto il triplo dell’importo di una singola multa.
Va aggiunto che la stessa norma che lo introduce (l’articolo 198-bis del Codice della strada) lo circoscrive ai casi in cui sono state commesse almeno quattro violazioni: l’unificazione può scattare solo quando è più favorevole rispetto ai pagamenti singoli, il che accade appunto dalla quarta infrazione in poi.
Ciò non equivale a dire che il beneficio scatti in automatico, ma solo che dal quarto verbale in poi l’interessato ha la facoltà di avvalersene. E per farlo deve sia presentare all’ufficio cui appartiene l’agente accertatore un’istanza di annullamento dei verbali notificati dopo il primo sia pagare entro cento giorni (invece dei consueti 60) il triplo della sanzione relativa alla prima infrazione notificata. Questi dettagli sono fra i tanti chiariti dal ministero dell’Interno il 7 settembre. Ecco ora gli altri punti principali del documento.
Per capire come funziona la novità occorre partire dal momento in cui viene notificato (con contestazione immediata o differita) il primo verbale della serie (che può anche riferirsi a una violazione commessa dopo la prima della serie). Questo primo verbale notificato «assorbe» gli illeciti «accertati nei 90 giorni precedenti alla notifica» e non ancora notificati.
Quindi per le infrazioni assorbite dovrebbe contare la data in cui sono state commesse (secondo l’indirizzo espresso dalla Cassazione nell’ultimo decennio, l’accertamento si considera avvenuto con la rilevazione dell’illecito e non quando gli agenti ne visionano le eventuali immagini riprese da apparecchi automatici per validarle).
Le infrazioni commesse successivamente alla prima notifica tornano invece a considerarsi violazioni singole. Semmai, quando vengono notificate, possono diventare le prime di una nuova serie, assorbendo quelle eventualmente commesse prima ma notificate dopo. Quando più violazioni commesse in tempi (giorni o anche ore) diversi vengono notificate contemporaneamente, quella che assorbe le altre è l’ultima commessa in ordine di tempo.
Attenzione ai pagamenti. Innanzitutto perché l’assorbimento delle infrazioni commesse nei 90 giorni in una sola non esenta dal pagare le spese di accertamento e notifica anche dei verbali assorbiti. Il mancato versamento non fa decadere dal beneficio dell’unificazione, ma comporta la successiva richiesta di pagare le spese in questione.
La sanzione è pagabile anche in due tempi: entro 60 giorni la somma relativa alla prima infrazione notificata e il resto entro i cento giorni dalla notifica di quest’ultima. Si può fruire anche dello sconto del 30% previsto normalmente quando si paga entro cinque giorni, ma entro questo ristretto termine occorre pagare tutto il dovuto (cioè la sanzione singola triplicata più le spese). Il che presuppone che in quei pochi giorni siano stati notificati almeno tre verbali oltre al primo.
tratto dalla rete
Sotto lo stralcio della Circolare Ministero dell'Interno del 7 settembre 2022, relativo all'art. 198-bis