mercoledì 23 novembre 2022

Cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2022, n. 177
Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. (22G00188) (GU Serie Generale n.272 del 21-11-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2022, n. 177 

Regolamento  recante  disciplina  del  registro  unico  telematico  e
disposizioni  di  semplificazione  in  materia  di  cessazione  dalla
circolazione dei veicoli fuori uso. (22G00188) 
(GU n.272 del 21-11-2022)
 
 Vigente al: 6-12-2022  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e  successive  modificazioni,
recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto»; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»
come modificato dal decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,
recante: «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva  (UE)  2018/849,
che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  98,  recante:
«Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di  circolazione
e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al
rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo  8,  comma  1,
lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto l'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo n. 209
del 2003, che  recita:  «Gli  estremi  della  ricevuta  dell'avvenuta
denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al  veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare  del  centro  di  raccolta,  dal
concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice
o  dell'automercato  sull'apposito  registro  unico  telematico   dei
veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  da  tenersi  in  conformita'  alle
disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica,  da
adottare, su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto
1988, n. 400»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta'
e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei  motoveicoli  e  dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, recante: regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190, recante: «Regolamento recante l'organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili»,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 giugno 2021, n. 115; 
  Sentiti l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e  il
Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentite le Associazioni maggiormente  rappresentative  del  settore
dell'automotive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285; 
    b) documento unico: il  documento  unico  di  circolazione  e  di
proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 98; 
    c) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori
uso, di cui all'articolo 5, comma  10,  del  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n.  209,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119; 
    d) CRD: il certificato di rottamazione  di  cui  all'articolo  5,
comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209  e  il
certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale; 
    e)  Direzione  generale  per  la  motorizzazione:  la   Direzione
generale per la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle
imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all'articolo  6,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190; 
    f) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale  per
la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione; 
    g) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile  e  relative
sezioni coordinate; 
    h) ANV: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225
e 226 del codice della strada; 
    i) ACI: l'Automobile Club d'Italia; 
    l) PRA: il Pubblico registro automobilistico; 
    m) centro di raccolta: l'impianto di trattamento autorizzato che,
a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  effettua  almeno  le  operazioni
relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori
uso; 
    n) FD: la firma digitale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22
febbraio 2013. 
  2. Si applicano altresi' le definizioni di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 
                               Art. 2 
 
           Registro unico telematico dei veicoli fuori uso 
           e certificato di radiazione in formato digitale 
 
  1. Il registro unico telematico dei veicoli  fuori  uso,  istituito
presso il CED, contiene i dati di cui al comma  2  trasmessi  in  via
telematica dal centro di raccolta, ovvero dal  concessionario  o  dal
gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato. 
  2. Il registro unico si compone di due sezioni: 
    a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati: 
      1) il numero di targa  e  il  numero  di  telaio  del  veicolo,
nonche' la marca e il modello; 
      2) le generalita', l'indirizzo di residenza e  gli  estremi  di
identificazione dell'intestatario  del  veicolo,  ovvero  dell'avente
titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della  persona  da
questi eventualmente delegata, nonche', nel caso in  cui  il  veicolo
sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario,  il  nome,  il
luogo,  la  data  di  nascita,  l'indirizzo  e  la  nazionalita'  del
proprietario stesso; 
      3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo  conferito  e
dei relativi  documenti  di  circolazione  da  parte  del  centro  di
raccolta o del concessionario, del  gestore  della  succursale  della
casa costruttrice o dell'automercato; 
      4) la data  e  il  numero  identificativo  del  certificato  di
rottamazione; 
      5) il codice identificativo del concessionario  o  del  gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 
      6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da
parte del concessionario, del gestore  della  succursale  della  casa
costruttrice o dell'automercato; 
      7) la data di avvenuta  cancellazione  del  veicolo  fuori  uso
dall'ANV e dal PRA; 
      8) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione,
ovvero del  documento  unico,  delle  targhe  e  del  certificato  di
proprieta', se presente in formato cartaceo; 
      9) il codice identificativo del centro di raccolta; 
    b) la sezione veicoli non  iscritti  al  PRA,  nella  quale  sono
annotati: 
      1) il numero di targa, se presente, e il numero di  telaio  del
veicolo, nonche' la marca e il modello; 
      2) le generalita', l'indirizzo di residenza e  gli  estremi  di
identificazione  dell'intestatario  del  veicolo  ovvero  dell'avente
titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della  persona  da
questi eventualmente delegata, nonche', nel caso in  cui  il  veicolo
sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario,  il  nome,  il
luogo,  la  data  di  nascita,  l'indirizzo  e  la  nazionalita'  del
proprietario stesso; 
      3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo  conferito  e
dei relativi documenti di circolazione; 
      4) la data  e  il  numero  identificativo  del  certificato  di
rottamazione; 
      5) il codice identificativo del concessionario  o  del  gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 
      6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da
parte del concessionario, del gestore  della  succursale  della  casa
costruttrice o dell'automercato; 
      7) la data di avvenuta distruzione della carta di  circolazione
o del certificato di circolazione e delle targhe; 
      8) il codice identificativo del centro di raccolta. 
  3.  Le  procedure  telematiche  di  gestione  del  registro   unico
consentono, mediante apposito applicativo, di generare il  CRD  e  di
stamparlo su supporto cartaceo per la consegna  all'intestatario  del
veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro  soggetto
eventualmente delegato. In caso di impedimento  tecnico  all'utilizzo
delle  procedure  telematiche,  il  certificato  di  rottamazione  e'
generato in formato cartaceo ed  e'  trasmesso  al  CED,  in  formato
digitale e sottoscritto con  FD,  mediante  l'utilizzo  dell'apposito
applicativo, entro il termine  previsto  dal  comma  6.  Le  medesime
procedure  consentono  altresi'  di  acquisire,   mediante   apposito
applicativo, la  riproduzione  digitale,  sottoscritta  con  FD,  dei
documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del  certificato  di
proprieta', se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero,  in  caso  di
furto, smarrimento o  distruzione  dei  predetti  documenti  o  delle
targhe, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia  agli  organi  di
polizia. 
  4. Il numero identificativo del CRD e' costituito da  una  sequenza
alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa
al CRD, unitamente alla relativa data, secondo le modalita' stabilite
con il decreto di cui all'articolo 5,  comma  1.  Il  certificato  di
rottamazione generato in formato cartaceo  e'  contraddistinto  dalla
relativa data di rilascio e da un numero  progressivo  preceduto  dal
codice  identificativo  del  concessionario  o  del   gestore   della
succursale della casa  costruttrice  o  dell'automercato  ovvero  del
centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza  alfanumerica
progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso  e'  stato
trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in  formato
digitale e sottoscritto con FD. 
  5. Per i veicoli fuori uso non iscritti al PRA, le procedure di cui
al comma 3 consentono altresi' di generare  in  formato  digitale  la
ricevuta di presa in carico del veicolo, sottoscritta con FD,  e  dei
relativi documenti di circolazione e delle targhe, ai fini della loro
successiva distruzione a cura dei centri  di  raccolta  nel  rispetto
delle prescrizioni contenute nell'articolo 4, comma 5, e di stamparla
su supporto cartaceo. 
  6. Al momento della presa in carico del veicolo e  del  contestuale
rilascio del CRD, il  concessionario,  il  gestore  della  succursale
della casa  costruttrice  o  dell'automercato  ovvero  il  centro  di
raccolta,  se  il  veicolo  e'  a   questo   direttamente   conferito
dall'intestatario o dall'avente titolo o dal  detentore  del  veicolo
stesso, annotano nel registro unico i  dati  previsti  dal  comma  2,
lettera a), numeri 1, 2 e 3 o lettera b), numeri 1), 2) e 3). In caso
di impedimento  tecnico  all'utilizzo  delle  procedure  telematiche,
l'annotazione dei predetti dati  e'  effettuata  entro  la  fine  del
giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di
rottamazione in formato cartaceo.  Il  concessionario  e  il  gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato  indicano
altresi' il centro  di  raccolta  al  quale  intendono  conferire  il
veicolo fuori uso, al  fine  di  consentire  al  medesimo  centro  di
raccolta di visualizzare i dati gia' annotati e di inserire quelli di
propria  pertinenza,  nonche'  di  visualizzare  il  CRD,  ovvero  la
riproduzione digitale del certificato  di  rottamazione  generato  in
formato cartaceo, che e' parte integrante del fascicolo  digitale  di
cui all'articolo 3, comma 1. 
  7. Resta fermo, a fini sanzionatori, quanto previsto dagli articoli
13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,  e  256,
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                               Art. 3 
 
Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione  dalla
  circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  le  procedure
telematiche di gestione del registro unico consentono,  altresi',  al
centro di raccolta di gestire,  mediante  apposito  applicativo,  gli
adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione  dei  veicoli
fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall'articolo  5,
comma  8,  del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.   209   e
dall'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Al tal  fine,  il  centro  di  raccolta,  anche  su  delega  del
concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice
o dell'automercato, provvede alla formazione del fascicolo  digitale,
sottoscritto con FD, contenente la  richiesta,  redatta  sul  modello
unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la
carta di  circolazione  e,  ove  presente  in  formato  cartaceo,  il
certificato di proprieta', ovvero il documento unico, il  certificato
di rottamazione, ove presente  in  formato  cartaceo,  e  ogni  altra
eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento  o
distruzione  della  targa,  della  carta  di   circolazione   o   del
certificato di proprieta', ovvero del  documento  unico,  al  modello
unificato e' altresi' allegata, in formato digitale, la  copia  della
denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  comprovante  la  denuncia,  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  2. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio
del CRD, o del certificato di rottamazione in  formato  cartaceo  nel
caso previsto  dall'articolo  2,  comma  3,  il  centro  di  raccolta
trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo  digitale  completo
di tutti i suoi elementi e sottoscritto con FD. 
  3. Il CED, verificato il versamento delle imposte e  delle  tariffe
dovute e verificata  la  congruenza  dei  dati  ricevuti  con  quelli
presenti  nell'ANV,  nella  sezione  del  registro   unico   di   cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), e  nella  banca  dati  del  PRA,
consente al centro di raccolta, mediante le procedure di  validazione
messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della
ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso  secondo  le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. 
  4. Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa,  il
CED  consente  la  stampa  dell'elenco  delle  ricevute  di  avvenuta
cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La
ricevuta  di  avvenuta  cancellazione   si   considera   regolarmente
rilasciata quando essa e' riprodotta nel predetto elenco e  l'istanza
e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'UMC e del PRA
competenti, risultano idonee, complete e conformi  alle  disposizioni
vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED. 
  5. Il centro di raccolta, che non intenda avvalersi delle procedure
previste al comma 1, puo' richiedere la cessazione dalla circolazione
del veicolo fuori uso anche avvalendosi di uno dei soggetti esercenti
l'attivita' di consulenza della circolazione dei mezzi di  trasporto,
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.  A  tal  fine,  ai  medesimi
soggetti e' resa disponibile, attraverso il  collegamento  telematico
con il CED, l'acquisizione dei documenti in formato digitale previsti
dall'articolo 2, comma 3. 
                               Art. 4 
 
             Abilitazione, sospensione e disabilitazione 
                     dei collegamenti telematici 
 
  1. L'UMC abilita i collegamenti  telematici  con  il  CED  ai  fini
dell'utilizzo delle procedure previste dagli articoli 2 e 3,  secondo
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
98. 
  2. In caso di accertate irregolarita' negli adempimenti di gestione
del registro unico di cui all'articolo 2, l'UMC ne da'  comunicazione
ai competenti organi di  polizia,  ai  fini  dell'applicazione  delle
sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del decreto  legislativo  24
giugno 2003, n.  209  e  dall'articolo  256,  comma  7,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. In caso di accertate irregolarita' nell'utilizzo delle procedure
telematiche previste dall'articolo 3, si applica l'articolo 6,  commi
2, ultimo periodo, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358. 
  4. L'operativita' dei collegamenti telematici e' sempre  sospesa  o
disabilitata nel caso di sospensione o di revoca  dell'autorizzazione
o di  divieto  all'esercizio  dell'attivita'  svolta  dal  centro  di
raccolta ovvero dal concessionario o  dal  gestore  della  succursale
della casa costruttrice o dall'automercato, disposti dalle  autorita'
competenti.  In  tal  caso,  la  sospensione  dell'operativita'   dei
collegamenti  telematici  si  protrae  per  tutto   il   periodo   di
sospensione o di divieto all'esercizio della predetta attivita'. 
  5. In caso di disabilitazione dei collegamenti telematici ai  sensi
del  comma  3,  l'UMC  puo'  adottare  un  nuovo   provvedimento   di
abilitazione all'utilizzo dei collegamenti stessi non prima che siano
decorsi cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento  di
disabilitazione. 
                               Art. 5 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Con uno o piu' decreti del direttore  della  Direzione  generale
per la motorizzazione sono stabilite: 
    a) le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  rilascio  del
codice  identificativo  del   concessionario,   del   gestore   della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di
raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con  il  CED,
da completare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento; 
    b) le modalita' per la graduale implementazione e  ottimizzazione
delle procedure telematiche previste  dal  presente  regolamento,  da
completare entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
  2. Il registro unico e' avviato il giorno successivo alla  scadenza
del termine di cui al comma 1, lettera b). 
  3. Con decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione, da adottare entro il  termine  di  cui  al  comma  1,
lettera b), previo parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono attribuite  le  funzioni  e  i  compiti  ai  soggetti
coinvolti nel trattamento dei  dati  personali,  nonche'  definiti  i
periodi  di  conservazione  e  le  misure  tecniche  e  organizzative
necessarie per garantire la tutela dei dati medesimi. 
                               Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 settembre 2022