Dalle lesioni stradali al furto, nuovi reati perseguibili a querela
Riforma della giustizia penale (cd. “riforma Cartabia”): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022
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La decorrenza
Il nuovo regime di procedibilità si applica da subito. Per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, che ora diventano perseguibili a querela, se questa non sia stata proposta nonostante la persona offesa avesse conoscenza del fatto, il termine di tre mesi per presentare querela decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto.
Se è già pendente un procedimento penale, è compito del pubblico ministero, nel corso delle indagini, e del giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, informare la persona offesa, anche ricorrendo a indagini anagrafiche, della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo caso il termine di tre mesi per la presentazione decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Se la querela non viene presentata entro i termini, il reato si estingue.
La remissione della querela
Uno degli interventi più rilevanti riguarda la remissione tacita di querela. Il nuovo articolo 152 del Codice penale stabilisce che se il querelante non compare, senza giustificato motivo, all’udienza in cui è citato in qualità di testimone, la querela si intende ritirata. Allo stesso tempo, la norma prevede che vi sia remissione tacita quando il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo; se è prevista l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la remissione tacita è valida solo in caso di rispetto degli impegni medesimi.
Le nuove disposizioni in materia di remissione tacita non operano se il querelante:
O è incapace, anche per ragioni sopravvenute, per età o infermità;
O è particolarmente vulnerabile, perché versa nelle condizioni descritte dall’articolo 90-quater del Codice di procedura penale;
O ha agito come esercente la potestà genitoriale su un minore, o rappresentante legale di un minore, un incapace o di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse di una persona priva, in tutto o in parte, di autonomia;
O è il curatore speciale in base all’articolo 121 del Codice penale.
Per evitare abusi della nuova disciplina, il legislatore è intervenuto sull’articolo 90-bis del Codice di procedura penale, prevedendo che tra le informazioni che devono essere date dall’autorità procedente alla persona offesa, in occasione del primo contatto, vi è il formale avviso che la mancata comparizione all’udienza nella quale sia stata citata come testimone comporta la remissione tacita di querela. Analogo avvertimento viene inserito all’interno dell’atto di citazione a testimone inviato dall’autorità giudiziaria al querelante.
noltre, per agevolare il reperimento del querelante viene previsto l’obbligo di dichiarare domicilio per la notificazione degli atti del procedimento anche indicando un indirizzo di posta elettronica, e di comunicare i successivi mutamenti.
La riparazione
L’estensione del novero dei reati procedibili a querela, unita alle nuove disposizioni sulla giustizia riparativa, dovrebbe rilanciare, nelle intenzioni del legislatore, anche la causa estintiva del reato prevista dall’articolo 162-ter del Codice penale, introdotta dal decreto legislativo 103/2017.
Questa norma, sinora poco utilizzata, prevede che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice possa dichiarare estinto il reato se l’imputato, prima dell’apertura del dibattimento, ha riparato interamente il danno, e ne ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose. Il giudice può inoltre riconoscere l’estinzione del reato anche se riconosce la congruità dell’offerta economica reale formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa.
