martedì 13 settembre 2022

Proroga Ordinanza impiego equidi

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 12 agosto 2022
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (22A05159) (GU Serie Generale n.212 del 10-09-2022)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 agosto 2022 

Proroga dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari, pubbliche o  private,  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati. (22A05159) 
(GU n.212 del 10-9-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della  Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che
«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
animali»; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  21  luglio  2011,  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre  2013,
n. 211; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e  modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  ordinanza  contingibile  e
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  8  settembre  2014,  n.
208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 8 settembre 2015, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 7 settembre 2016, n. 209; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 28 agosto 2017, n. 200; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 26  luglio  2018,  recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente  autorizzati»
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  27
agosto 2018, n. 198; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2019  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 agosto 2019, n. 202; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 10 agosto 2020  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  17  agosto  2021  recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente  autorizzati»
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  7
settembre 2021, n. 214; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,
concernente: «Attuazione dell'art. 5 della legge 8  agosto  2019,  n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di  enti
sportivi  professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
sportive», le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 51, comma  1,  del
decreto legislativo medesimo, come  modificato  dall'art.  10,  comma
13-quater, lettera  a)  del  decretolegge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
  Considerato che, ai  sensi  del  richiamato  art.  24  del  decreto
legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o  aperte  al
pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno  competenza  la
Federazione italiana sport equestri o la FitetrecAnte o  un  ente  di
promozione sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei
percorsi  autorizzati  dal  Ministero   delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali, e dalle suddette federazioni, devono comunque
garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli  atleti,
dei cavalli  atleti  e  del  pubblico»,  che  saranno  stabiliti  con
apposito provvedimento, al quale e' demandata anche la previsione  di
sanzioni in caso di trasgressione; 
  Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale  di
tali  manifestazioni  al  fine  di  implementare  lo   studio   della
valutazione dei rischi relativi alla  salute  e  l'integrita'  fisica
degli animali impiegati; 
  Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita'  di  prevenzione
alla  luce   dei   risultati   ottenuti   negli   anni   di   vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del  numero  di
incidenti durante le manifestazioni; 
  Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  Accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa organica in materia, continuare a regolamentare, sebbene in
via  provvisoria  e  temporanea,  il  settore  delle   manifestazioni
popolari pubbliche o private nelle quali  vengono  impiegati  equidi,
mediante la proroga  delle  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del
Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 17  agosto  2021,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data  del  1°
settembre 2022. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 12 agosto 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2226