A nulla è valso il fatto che l'oggetto in questione è di libera vendita e che viene utilizzato di rado.
Per la condanna è sufficiente la mera detenzione del lampeggiante blu collocato sul tettuccio dell’automobile.
L'art. 497-ter cod. pen., punisce, tra l'altro, chiunque "illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione". Nella struttura della fattispecie sono compresi, quindi, sia la detenzione di oggetti che identificano un corpo di polizia o ne simulano la funzione, sia l'illiceità della detenzione.
Cassazione , Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.33912 del 14/09/2022