Modalita' di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio

 

DECRETO 13 giugno 2022 

Modalita' di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto. (22A04722) (GU Serie Generale n.192 del 18-08-2022)

 

 



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 giugno 2022 

Modalita'  di  utilizzo  da  parte  delle  Forze  di  Polizia   degli
aeromobili a pilotaggio remoto. (22A04722) 
(GU n.192 del 18-8-2022)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                 con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio  2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,  n.
43, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  sentito  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  la
disciplina delle modalita' di  utilizzo,  da  parte  delle  Forze  di
polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del  controllo
del territorio per finalita' di pubblica sicurezza,  con  particolare
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei  reati
di criminalita' organizzata e ambientale; 
  Visto l'art. 35-sexies del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
che ha sostituito il citato art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge
n. 7 del 2015, estendendo le modalita' di utilizzo,  da  parte  delle
Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio  remoto,  comunemente
denominati «droni», oltre che ai fini del  controllo  del  territorio
per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata e ambientale, anche per le finalita' di cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  e,  per  il
Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  in  data  29  aprile  2016,  con  il  quale   sono   state
disciplinate  le  modalita'  di  impiego  dei  sistemi  aeromobili  a
pilotaggio remoto in dotazione o in uso alle Forze di polizia di  cui
all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le  finalita'  di
cui al citato art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge n. 7 del 2015; 
  Vista la «Direttiva sui comparti  di  specialita'  delle  Forze  di
polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia»,  adottata,
ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo  n.  177
del 2016, con il decreto del Ministro dell'interno in data 15  agosto
2017; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 8 ottobre  2019,
con il quale e' stata istituita l'Autorita' per l'aviazione militare; 
  Visto regolamento  delegato  (UE)  n.  2019/945  della  Commissione
europea del 12 marzo  2019,  relativo  ai  sistemi  aeromobili  senza
equipaggio e agli operatori di  Paesi  terzi  di  sistemi  aeromobili
senza equipaggio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2019/947   della
Commissione del 24 maggio 2019, relativo  a  norme  e  procedure  per
l'esercizio di aeromobili senza equipaggio; 
  Visto il «regolamento UAS-IT» edizione n. 1, del  4  gennaio  2021,
emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 4 gennaio 2021; 
  Ritenuto  di  dover  adeguare  il  citato  decreto   del   Ministro
dell'interno in data 29 aprile  2016  alle  previsioni  del  predetto
regolamento delegato (UE) n. 2019/945 della Commissione  europea  del
12 marzo 2019, del regolamento di esecuzione (UE) n.  2019/947  della
Commissione del 24  maggio  2019,  nonche'  al  «regolamento  UAS-IT»
edizione n. 1, emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  il
4 gennaio 2021 e, in relazione a quanto previsto dal richiamato  art.
35-sexies del decreto-legge n. 113 del 2018,  prevedere  l'estensione
delle modalita' di utilizzo da parte delle  Forze  di  polizia  degli
aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», anche
per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177, e per il Corpo della guardia di finanza,  per
l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e  finanziaria  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  di  impiego  dei
sistemi di aeromobili senza equipaggio in dotazione  o  in  uso  alle
Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1°  aprile  1981,  n.
121,  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  5,  comma  3-sexies  del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  17  aprile  2015,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
35-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare: centro  di
eccellenza APR dell'Aeronautica militare posto  alle  dipendenze  del
Capo del 3° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica; 
    b)  DAAA:  la  Direzione  degli  armamenti  aeronautici   e   per
l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa; 
    c) Forze di polizia: le forze di polizia di cui all'art. 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    d) ENAC: l'Ente nazionale per l'aviazione civile; 
    e) UA: aeromobile senza equipaggio - aeromobile che  opera  o  e'
progettato per operare autonomamente o essere  pilotato  a  distanza,
senza pilota a bordo; 
    f) UAS: sistema di aeromobile senza equipaggio  -  un  aeromobile
senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto. 
                               Art. 3 
 
                   Finalita' di impiego degli UAS 
 
  1. Ferme restando le  competenze  del  Ministero  della  difesa  in
materia di difesa e  sicurezza  militare  dello  Stato  previste  dal
codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano gli UAS ai fini  del
controllo  del  territorio  per  finalita'  di  ordine  e   sicurezza
pubblica, con particolare riferimento al contrasto del  terrorismo  e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale. 
  2. Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalita'  di
seguito indicate, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  «Direttiva
sui  comparti  di  specialita'  delle  Forze  di  polizia   e   sulla
razionalizzazione dei presidi di  polizia»  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno 15 agosto 2017: 
    a) la Polizia di Stato per la: 
      1) sicurezza stradale; 
      2) sicurezza ferroviaria; 
      3) sicurezza delle frontiere; 
      4) sicurezza postale e delle comunicazioni; 
    b) l'Arma dei carabinieri per la: 
      1) sicurezza in materia di  sanita',  igiene  e  sofisticazioni
alimentari; 
      2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 
      3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 
      4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico  e
culturale nazionale; 
    c) il Corpo della guardia di finanza per: 
      1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti  di  polizia,
attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle
altre funzioni gia' svolte, ai sensi  della  legislazione  vigente  e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione  vigente  al
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 
      2) la sicurezza in materia di circolazione  dell'euro  e  degli
altri mezzi di pagamento; 
      3)  l'assolvimento  delle  funzioni  di  polizia  economica   e
finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo  2001,
n. 68. 
                               Art. 4 
 
                   Modalita' di impiego degli UAS 
 
  1. Le speciali modalita'  operative  di  impiego  degli  UAS  nelle
attivita' e nei servizi di cui all'art. 3, comma  1,  sono  definite,
anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo
tecnico-operativo  adottato  dal  Capo  della   Polizia -   Direttore
generale  della  pubblica  sicurezza  con  ENAC,  che  ne  disciplina
l'impiego anche nelle situazioni di emergenza, d'intesa con i Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia  di  finanza,  con
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei  reati
di criminalita' organizzata e ambientale. 
  2. L'impiego degli UAS  da  parte  delle  Forze  di  polizia  nello
svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato
nell'ambito  dei  piani  coordinati  di  controllo   del   territorio
trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto. 
  3. L'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di  ordine  pubblico
e' disposto dal questore. 
  4. Le speciali modalita' operative di  impiego  degli  UAS  per  le
finalita' di cui  all'art.  3,  comma  2,  sono  definite,  anche  in
funzione  del  rischio  delle  operazioni,  secondo   un   protocollo
tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC, nel
rispetto della ripartizione dei comparti di  specialita'  di  cui  al
medesimo art. 3, comma 2. 
  5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1 e 4 degli
UAS in dotazione o in uso alle Forze armate e' regolato  da  apposite
intese. 
                               Art. 5 
 
           Immatricolazione ed ammissione alla navigazione 
 
  1. Gli UAS in dotazione alle Forze di polizia sono immatricolati  e
ammessi alla navigazione mediante  iscrizione  in  uno  dei  seguenti
registri: 
    a) nel registro degli aeromobili  militari  del  Ministero  della
difesa, fermo restando  quanto  previsto  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno 29 marzo 1983; 
    b) nei registri istituiti da ciascuna Forza di polizia; 
    c) nel registro degli UAS, messo a disposizione dall'ENAC per  il
tramite  di  apposito  soggetto  delegato,  secondo   le   specifiche
previsioni regolamentari emanate dal medesimo ENAC. 
                               Art. 6 
 
Regolamentazione degli UAS iscritti  nel  registro  degli  aeromobili
                              militari 
 
  1. Agli UAS iscritti nel registro  degli  aeromobili  militari  del
Ministero della difesa, si  applicano  le  regolamentazioni  tecniche
emanate dalla DAAA del medesimo Ministero. 
                               Art. 7 
 
                  Titoli o qualifiche di pilotaggio 
 
  1. La conduzione degli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi,  o  a
20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e'
affidato  a  personale  qualificato  dal  Centro  di  eccellenza  APR
dell'Aeronautica militare o munito di specifico titolo rilasciato  da
un Centro di  addestramento  certificato  dall'ENAC.  Ai  fini  della
equipollenza con il titolo previsto per il personale  militare  dalle
disposizioni  di  cui  all'art.  248  del   codice   dell'ordinamento
militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  il
corso di addestramento  presso  il  centro  di  ENAC  e'  certificato
dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate. 
  2. Il  pilotaggio  degli  UA  di  peso  uguale  o  superiore  a  25
chilogrammi, o a  20  chilogrammi  se  iscritti  nel  registro  degli
aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo
aeronautico di pilota e qualificato  dal  Centro  di  eccellenza  APR
dell'Aeronautica militare ovvero da  altro  Centro  di  addestramento
certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con  l'attestazione
che in ambito militare  consente  il  pilotaggio  di  UA  di  analoga
classe, il corso  di  addestramento  presso  il  Centro  di  ENAC  e'
certificato dall'Aeronautica militare, sentite le  Forze  di  polizia
interessate. 
                               Art. 8 
 
Procedure operative  di  decollo  e  atterraggio  degli  UA  di  peso
                   inferiore a 25 o 20 chilogrammi 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  gli  UA  di  peso
inferiore a 25 chilogrammi,  o  a  20  chilogrammi  se  iscritti  nel
registro di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  ove  impiegati
nell'ambito  di  servizi  preventivamente  pianificati,  decollano  e
atterrano, di massima, nella medesima localita', nel  rispetto  delle
disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale  1°
febbraio 2006. 
  2. Gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se
iscritti nel registro degli aeromobili militari,  ove  impiegati  per
esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area  o
superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza. 
                               Art. 9 
 
                        Regola di precedenza 
 
  1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha  diritto  di  precedenza
sugli UAS. 
  2. Il pilota di UAS e' responsabile di evitare interferenze con  il
traffico aereo pilotato. Nel  rilevare  una  possibile  interferenza,
egli si porta ad una quota di sicurezza e adotta  ogni  altra  misura
idonea a eliminare rischi per  altri  aeromobili,  persone,  animali,
ambiente o proprieta'. 
                               Art. 10 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
                               Art. 11 
 
                   Entrata in vigore e abrogazioni 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il decreto 29 aprile 2016 e' abrogato e cessa di avere efficacia. 
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 13 giugno 2022 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della giustizia  e  del
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1944