IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.
43, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, la
disciplina delle modalita' di utilizzo, da parte delle Forze di
polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo
del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati
di criminalita' organizzata e ambientale;
Visto l'art. 35-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
che ha sostituito il citato art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge
n. 7 del 2015, estendendo le modalita' di utilizzo, da parte delle
Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente
denominati «droni», oltre che ai fini del controllo del territorio
per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata e ambientale, anche per le finalita' di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il
Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 29 aprile 2016, con il quale sono state
disciplinate le modalita' di impiego dei sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui
all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalita' di
cui al citato art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge n. 7 del 2015;
Vista la «Direttiva sui comparti di specialita' delle Forze di
polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia», adottata,
ai sensi del citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177
del 2016, con il decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto
2017;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 8 ottobre 2019,
con il quale e' stata istituita l'Autorita' per l'aviazione militare;
Visto regolamento delegato (UE) n. 2019/945 della Commissione
europea del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza
equipaggio e agli operatori di Paesi terzi di sistemi aeromobili
senza equipaggio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/947 della
Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per
l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;
Visto il «regolamento UAS-IT» edizione n. 1, del 4 gennaio 2021,
emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 4 gennaio 2021;
Ritenuto di dover adeguare il citato decreto del Ministro
dell'interno in data 29 aprile 2016 alle previsioni del predetto
regolamento delegato (UE) n. 2019/945 della Commissione europea del
12 marzo 2019, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/947 della
Commissione del 24 maggio 2019, nonche' al «regolamento UAS-IT»
edizione n. 1, emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il
4 gennaio 2021 e, in relazione a quanto previsto dal richiamato art.
35-sexies del decreto-legge n. 113 del 2018, prevedere l'estensione
delle modalita' di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli
aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», anche
per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177, e per il Corpo della guardia di finanza, per
l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di impiego dei
sistemi di aeromobili senza equipaggio in dotazione o in uso alle
Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3-sexies del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dall'art.
35-sexies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare: centro di
eccellenza APR dell'Aeronautica militare posto alle dipendenze del
Capo del 3° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica;
b) DAAA: la Direzione degli armamenti aeronautici e per
l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa;
c) Forze di polizia: le forze di polizia di cui all'art. 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
d) ENAC: l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
e) UA: aeromobile senza equipaggio - aeromobile che opera o e'
progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza,
senza pilota a bordo;
f) UAS: sistema di aeromobile senza equipaggio - un aeromobile
senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.
Art. 3
Finalita' di impiego degli UAS
1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in
materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal
codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano gli UAS ai fini del
controllo del territorio per finalita' di ordine e sicurezza
pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale.
2. Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalita' di
seguito indicate, tenuto conto di quanto previsto dalla «Direttiva
sui comparti di specialita' delle Forze di polizia e sulla
razionalizzazione dei presidi di polizia» di cui al decreto del
Ministro dell'interno 15 agosto 2017:
a) la Polizia di Stato per la:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) l'Arma dei carabinieri per la:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni
alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e
culturale nazionale;
c) il Corpo della guardia di finanza per:
1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia,
attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle
altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
2) la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli
altri mezzi di pagamento;
3) l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e
finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68.
Art. 4
Modalita' di impiego degli UAS
1. Le speciali modalita' operative di impiego degli UAS nelle
attivita' e nei servizi di cui all'art. 3, comma 1, sono definite,
anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo
tecnico-operativo adottato dal Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza con ENAC, che ne disciplina
l'impiego anche nelle situazioni di emergenza, d'intesa con i Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati
di criminalita' organizzata e ambientale.
2. L'impiego degli UAS da parte delle Forze di polizia nello
svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato
nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.
3. L'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di ordine pubblico
e' disposto dal questore.
4. Le speciali modalita' operative di impiego degli UAS per le
finalita' di cui all'art. 3, comma 2, sono definite, anche in
funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo
tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC, nel
rispetto della ripartizione dei comparti di specialita' di cui al
medesimo art. 3, comma 2.
5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1 e 4 degli
UAS in dotazione o in uso alle Forze armate e' regolato da apposite
intese.
Art. 5
Immatricolazione ed ammissione alla navigazione
1. Gli UAS in dotazione alle Forze di polizia sono immatricolati e
ammessi alla navigazione mediante iscrizione in uno dei seguenti
registri:
a) nel registro degli aeromobili militari del Ministero della
difesa, fermo restando quanto previsto nel decreto del Ministro
dell'interno 29 marzo 1983;
b) nei registri istituiti da ciascuna Forza di polizia;
c) nel registro degli UAS, messo a disposizione dall'ENAC per il
tramite di apposito soggetto delegato, secondo le specifiche
previsioni regolamentari emanate dal medesimo ENAC.
Art. 6
Regolamentazione degli UAS iscritti nel registro degli aeromobili
militari
1. Agli UAS iscritti nel registro degli aeromobili militari del
Ministero della difesa, si applicano le regolamentazioni tecniche
emanate dalla DAAA del medesimo Ministero.
Art. 7
Titoli o qualifiche di pilotaggio
1. La conduzione degli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a
20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e'
affidato a personale qualificato dal Centro di eccellenza APR
dell'Aeronautica militare o munito di specifico titolo rilasciato da
un Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della
equipollenza con il titolo previsto per il personale militare dalle
disposizioni di cui all'art. 248 del codice dell'ordinamento
militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il
corso di addestramento presso il centro di ENAC e' certificato
dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate.
2. Il pilotaggio degli UA di peso uguale o superiore a 25
chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli
aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo
aeronautico di pilota e qualificato dal Centro di eccellenza APR
dell'Aeronautica militare ovvero da altro Centro di addestramento
certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con l'attestazione
che in ambito militare consente il pilotaggio di UA di analoga
classe, il corso di addestramento presso il Centro di ENAC e'
certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia
interessate.
Art. 8
Procedure operative di decollo e atterraggio degli UA di peso
inferiore a 25 o 20 chilogrammi
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli UA di peso
inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel
registro di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ove impiegati
nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e
atterrano, di massima, nella medesima localita', nel rispetto delle
disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1°
febbraio 2006.
2. Gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se
iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per
esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o
superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.
Art. 9
Regola di precedenza
1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha diritto di precedenza
sugli UAS.
2. Il pilota di UAS e' responsabile di evitare interferenze con il
traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile interferenza,
egli si porta ad una quota di sicurezza e adotta ogni altra misura
idonea a eliminare rischi per altri aeromobili, persone, animali,
ambiente o proprieta'.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 11
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il decreto 29 aprile 2016 e' abrogato e cessa di avere efficacia.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 13 giugno 2022
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della giustizia e del
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1944