Sanzioni amministrative: Lo stato di necessità medica deve avere un carattere di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge

Con verbale di Polizia Stradale elevato il 25 ottobre 2011 veniva applicata ad A.V. la sanzione prevista dall'art. 218 C.d.S., per essere stato colto nell'atto di circolare alla guida di un autoveicolo, nonostante la sospensione della propria patente di guida per effetto del provvedimento della Prefettura

Nel dettaglio il ricorrente sostiene l’illegittimità della sanzione irrogatagli giacché la guida di un veicolo senza patente, o meglio con patente sospesa, sarebbe stata imposta dalla necessità di condurre l’originaria conducente della vettura presso un presidio medico (segnatamente, il medico di base)
giacché aveva accusato i sintomi di un grave malessere, apparentemente tale da porla in pericolo di vita, sebbene successivamente dimostratosi un semplice attacco d’ansia.

Il ricorrente, poste tali premesse, sostiene che ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per riconoscere la sussistenza dello stato di necessità putativo, in forza del combinato disposto degli articoli 3, 2° co., e 4 della L. 689/1981. L’errore sul fatto (lo scambiare l’attacco d’ansia per un’affezione ben più grave)
avrebbe determinato la necessità di violare le disposizioni del codice della strada per trarre in salvo la conducente, accompagnandola dal medico di base.

La corte non è dello stesso avviso del ricorrente e rigetta il ricorso.


Cass. civ., sez. II, ord., 12 luglio 2022, n. 22020