Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 69
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». (22G00077) (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2022
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». (22G00077) (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121;
Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
n. 146, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la
determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della
pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia»;
Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni del predetto
regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento
e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato
che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in
linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;
Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le
caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento
ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo
munizionamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 1991, n. 359
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
359, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile
mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi
elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;
b) all'articolo 11, comma 1:
1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella,
moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti:
«con anello e cinturino»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi
svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialita'
Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non puo'
essere inferiore a cm. 28.»;
c) all'articolo 13, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o
semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o
semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o
d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o
ordinaria o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di
sicura;»;
3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore
a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»;
d) all'articolo 14, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e
automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o
semiautomatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o
d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o
automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di
sicura;»;
3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o
notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o
ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»;
e) all'articolo 15, comma 1:
1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o
d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o
d'impugnatura o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di
sicura;»;
2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili,
ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o
registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro
sistemi di mira;»;
f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole
«registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti:
«fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei
quattro sistemi di mira;»;
g) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La pistola
ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione
di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:
scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco
(scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico
tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤
125 µs;
durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s;
scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non
reiterabile in modalita' automatica;
grilletto: protetto da ponticello;
sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree
di impatto del bersaglio;
capacita': almeno due coppie di elettrodi;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero
piu' di uno dei tre sistemi di sicura. »;
h) all'articolo 20, comma 1:
1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;»
sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;
2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono
sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i
sistemi di azione;»;
3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono
sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i
sistemi di sicura;»;
i) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Armamento in dotazione ai reparti speciali e
specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e
specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti
caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o
calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero piu'
di uno dei tre sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacita': non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero
piu' di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di
uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;
lunghezza totale: non superiore a 165 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso
l'affusto.»;
l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' per i reparti speciali e per i
reparti specializzati»;
m) all'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde
solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessita' ed urgenza,
nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia
stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».
Art. 2
Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
135, e' abrogato.
2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Guerini, Ministro della difesa
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg.ne n. 1567