martedì 5 aprile 2022

Nuove Linee guida sulle attività economiche.Saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 aprile 2022
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali». (22A02223) (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022)

I settori:

  1. Ristorazione e cerimonie;
  2. Attività turistiche e ricettive;
  3. Cinema e spettacoli dal vivo;
  4. Piscine termali e centri benessere;
  5. Servizi alla persona;
  6. Commercio;
  7. Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
  8. Parchi tematici e di divertimento;
  9. Circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
  10. Convegni, congressi e grandi eventi fieristici;
  11. Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  12. Sagre e fiere locali;
  13. Corsi di formazione;
  14. Sale da ballo e discoteche.


PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE.
Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate

 Informazione.
Predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti
di altra nazionalità.

Certificazione verde COVID-19.
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
Protezione delle vie respiratorie.
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.

Igiene delle mani.
Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.Igiene delle superfici. Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

Aerazione.
Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e
favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attività economiche e sociali. Fermi restando tali principi, si riportano di seguito alcune misure specifiche per i singoli settori di attività.


MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI SETTORI DI ATTIVITÀ .
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, che devono essere attuate,  pportunamente declinate, in tutti i singoli settori di attività, si riportano di seguito alcune misure integrative relative ai contesti specifici.


Ristorazione e cerimonie.
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie,self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se
collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure
di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i banchetti nell’ambito di cerimonie.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso tramite prenotazione. È comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle
misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors).
In tutti gli esercizi:
disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario  pidemiologico di rischio);
i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali,
oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile
dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;
al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione
delle superfici.
Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al
tavolo.
È possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service,
prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della
distanza e l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo
che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione
delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità
organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso
una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione
dei locali.
Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali
di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione
(quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente
rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente
delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza
di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno
2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di
utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione
dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.


ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE .
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Spiagge e stabilimenti balneari.
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle
spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione
dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività
natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.
Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.
Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in
fase di prenotazione.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento
in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se
possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra
per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi,
cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la
chiusura dell’impianto.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in
ogni caso ad ogni fine giornata.
Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza
dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli
avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di
prevenzione.
Attività ricettive.
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere
ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni
brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed
escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno
no integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative
a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri
benessere.
Indicazioni di carattere generale.
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture
ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello
stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano
la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.
Favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle
prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out
ove possibile.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto
della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2),
ove previsto dalla normativa vigente, prevedendo eventuali deroghe in
caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone
che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento,
e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti
al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali,
con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate
con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli
ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Strutture turistico-ricettive all’aria aperta.
Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità
degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi
di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione
di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore
al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti
nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole
con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte
al giorno.
Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù.
Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove
presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando
il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare
assembramenti.
Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in
caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si
dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra
letti di almeno 1 metro.
Impianti di risalita.
Indicazioni di carattere generale.
Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita
all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per
tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie,
sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri
trasportatori per i brevi collegamenti.
In considerazione dello scenario epidemiologico, potrà essere
valutata la limitazione del numero massimo di presenza giornaliere mediante
l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili,
al fine di assicurare un minore affollamento degli impianti di risalita.
L’eventuale tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere
conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e
stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione
che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero
di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita
per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le strutture ricettive.
Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali,
le regioni e/o le province autonome confinanti devono coordinarsi
per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi
e delle presenze.
Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti
di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti
di persone, anche adottando soluzioni quali: prevendita/prenotazione
on- line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per
smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio- Frequency IDentification),
collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna
dei titoli. Gli utenti devono indossare correttamente dispositivi di
protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo
che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti
chiusi, sia all’aperto in caso di code e assembramento di persone, ove
previsto dalla normativa vigente.
Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza
(es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti
di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il
tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre
nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2), se previsto dalla normativa vigente.
I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto
dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più
possibile.
In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche
all’aperto) e durante le fasi di trasporto si raccomanda fortemente di non
consumare alimenti e bevande.
Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano
la stazione nel più breve tempo possibile.


CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO.
Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al pubblico
in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, teatri, circhi,
teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli spettacoli in genere,
anche viaggianti, all’aperto e al chiuso. Resta inteso che gli organizzatori
possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da
adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure
di carattere generale di seguito riportate.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori,
in base alle disposizioni nazionali vigenti.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato,
al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso
di entrata e uscita. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata
e per l’uscita.
Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione con assegnazione
preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori.
L’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato di norma on-line e/o in
prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie.
Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Se possibile, ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo
gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire
il massimo distanziamento possibile tra le persone.
Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con
particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza, a
fine giornata o al termine dell’evento.
Nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di
cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in
orario curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento
delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della
certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.


PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE .
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo
e ai centri benessere, anche inseriti in strutture già adibite in via
principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in
tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio,
sauna, bagno turco.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.

Indicazioni di carattere generale.
Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite
prenotazione.
Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività
per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi
negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile
prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in
fase di prenotazione.
Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in
modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere
postazioni d’uso alternate), o separare le postazioni con apposite
barriere.
Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni,
dei servizi igienici e degli spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata
a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla
persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata
su tutto il corpo.
Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere
al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito
dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere
sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute.
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco).
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento
della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro,
devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, ove
previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo
che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione
delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi
di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici
propri della mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una
distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la mascherina FFP2
senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2)
nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte
dalla struttura.
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I
guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da
quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore
prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle
mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi
mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in
caso di utilizzo di guanti monouso.
Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l’uso di teli monouso.
I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso,
devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo
o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al
servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere
di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza
interpersonale di almeno 1 metro se non è indossata la mascherina
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le
attività erogate.
Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire igienizzazione
di superfici e ambienti, con particolareattenzione a quelle toccate con
maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul
viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al
termine del trattamento.
Per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco,
stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata
alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale
di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con
caldo a secco (es. sauna) devono inoltre essere sottoposti a ricambio
d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.


Servizi alla persona.
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona:
servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno
1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia
tra i clienti.
È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie,
di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un
uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento
della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a
1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2
senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore,
eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi
specifici propri della mansione).
Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro
prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature
e accessori.
Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in
fase di prenotazione.
È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore
prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle
mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi
mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in
caso di utilizzo di guanti monouso.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere
adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di
comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo
di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente
al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra
un cliente e il successivo.


COMMERCIO.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Commercio al dettaglio.
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti).
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei comuni, che devono:
assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione
degli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone; necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale; individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno contingentare l’ingresso all’area
stessa.


MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE.
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici
e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della
cultura.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento
di persone, ponendo particolare attenzione all’organizzazione dei
gruppi coinvolti nelle visite guidate.
Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici e degli
ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza
(es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare
igienizzazione dei servizi igienici. La igienizzazione di ambienti ove
siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, deve essere effettuata
con idonee procedure e prodotti.
Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere
utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle
informazioni.
Eventuali attività divulgative per evitare il rischio di assembramenti
dovranno essere organizzate attraverso turni preventivamente
programmati e privilegiando gli spazi aperti.
Nello svolgimento delle attività didattiche svolte in orario curriculare
svolte all’interno di musei, biblioteche e altri luoghi della cultura,
si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività
didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione
verde COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.


PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO.
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti
(giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi
acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e
ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo
interattivo dell’utente con attrezzature e spazi. Non si applicano a
giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali vigono le misure
generali di cui alle premesse.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento
ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on-line al fine di
evitare prevedibili assembramenti. Potranno essere valutate l’apertura
anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima
per garantire un minore affollamento. Prevedere percorsi obbligati
di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza
l’uso delle mani.
Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato,
al fine di evitare code e assembramenti di persone (anche nelle zone
di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga praticata attività
fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività
dovrà essere di almeno 2 metri.
Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni,
dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito
l’utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione
dopo la chiusura al pubblico.


CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI.
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni
culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale,
università del tempo libero e della terza età.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in
modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della
distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica. Sono
fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione
afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una
diminuzione della capienza massima dei locali.
Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria
aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale.
Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone. Per le attività
che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo,
bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di
persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo
turni di gioco e squadre a composizione fissa, utilizzare, se previsto
dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo
che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e procedere
alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso,
i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli
utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.
Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali
di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione
(quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate
le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove
previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e
della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno
1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da
gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte
usati con nuovi mazzi.
È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie,
di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un
uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in
particolare per le superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi,
tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti,
maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce,
spogliatoi ecc.).


CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI.
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention
aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno
integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla
ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione
a buffet).
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato
dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per
poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in cui l’evento sia frazionato
su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario
individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione
dell’evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di
misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli
accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario
di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato,
al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile
organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare
i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione,
pagamento ticket , compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento,
sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di
test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al
fine di evitare prevedibili assembramenti.
Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno
essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che
consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina
secondo quanto previsto la normativa vigente.
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori
e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono
essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi
dal collegamento elettrico.

Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo
da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il
contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto
del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e
scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori
con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione
delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti,
in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare
attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi
igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici
di bevande e snack ).


SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ.
Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse,
sale bingo e casinò; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione)
si fa riferimento ai protocolli specifici.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti
di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata
e per l’uscita.
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici).
Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, con particolare
attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi
igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori
automatici di bevande e snack ). Periodicamente (almeno ogni ora) , è
necessario assicurare igienizzazione delle superfici dei giochi a contatto
con le mani (pulsantiere, maniglie, etc.).
Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi
da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre
il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio
predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, utilizzare,
ove previsto dalla normativa vigente, la mascherina (mascherina chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2)
e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In
ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in
uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di
utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di
materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione
(quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente
rispettate le seguenti indicazioni: utilizzare la mascherina (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2), se previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente
delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza
di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di
carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi
di carte usati con nuovi mazzi.
Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate
non devono essere usate.


SAGRE E FIERE LOCALI.
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e
manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati
all’interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda
tematica specifica.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per
consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al
fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare
percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del
prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione
delle mani prima della manipolazione della merce.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature
e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici
toccate con maggiore frequenza.
CORSI DI FORMAZIONE.
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse
dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al
decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula,
laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le
attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in
gruppo e individuali.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in
gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo
intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare
attività per gruppo promiscui.
Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni
pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo
da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico
di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.
Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati,
se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai
rischi delle singole attività.
La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri
dalla prima fila dei discenti.
Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti,
in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare
attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi
igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici
di bevande e snack ).
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso
da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine
industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario
procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se
previsti).
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/
protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti
presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli
potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da
concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante
e/o tutor aziendale.


SALE DA BALLO E DISCOTECHE.
Le presenti indicazioni si applicano alle attività che hanno luogo in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all’intrattenimento
(in particolar modo serale e notturno). Resta inteso che gli organizzatori
possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da
adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure
di carattere generale di seguito riportate.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si
riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone,
in base alle disposizioni nazionali vigenti.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato,
al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso
di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e
per l’uscita.
Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line , al fine di
evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie.
Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione
delle mani in più punti, prevedendone l’utilizzo da parte degli
utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata
al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.

Con riferimento all’attività del ballo, analogamente a quanto
previsto per la pratica dell’attività fisica, la distanza interpersonale dovrà
essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale
(detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Per l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione
come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti;
in ogni caso va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli
ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) e in tutte le situazioni
di possibile assembramento, anche all’aperto.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con
particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai
servizi igienici, a fine giornata.
Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda
dedicata alla ristorazione, la distribuzione delle bevande può avvenire
esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso
della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che
dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.
È comunque raccomandata la consumazione al tavolo.
I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli
diversi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti
non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale.
Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il
ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.