Multa: se l'opposizione è fuori termine, la notifica nulla non viene sanata
di Francesco Machina Grifeo
Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 11550 depositata oggi, con riferimento alla notifica nulla, in Germania, di un verbale per violazione del Cds a un cittadino tedesco
Quando scatta la sanatoria della nullità della notificazione del verbale per violazione del codice della strada? Essa è configurabile soltanto in presenza di tempestiva impugnazione dell'atto notificato? A queste domande rispondono le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 11550 depositata oggi, affermando un principio di diritto.
Il caso affrontato è quello di un automobilista tedesco sanzionato per una violazione del Cds dal comune di Firenze e raggiunto in Germania dalla notificazione del verbale. Nel 2016, il Tribunale di Firenze ne aveva rigettato l'appello contro la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione perché tardiva. Oggi la Suprema corte è di diverso avviso.
La Cassazione per prima cosa chiarisce che alla notificazione di un verbale di accertamento di infrazione del Cds a persona residente in altro Stato membro dell'Ue, non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento e del Consiglio, giacché l'art. 1 espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa. Inoltre, per quanto concerne un cittadino tedesco, non può procedersi alla notificazione nemmeno ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 o direttamente a mezzo posta, per la riserva apposta dalla Germania. La notificazione dell'atto amministrativo, precisa la sentenza, doveva quindi eseguirsi mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza (ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977), ragion per cui è da intendersi nulla quella effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze il 3 luglio 2008.
Tuttavia, precisa la Corte, "correggendo" un proprio recentissimo precedente (sentenza n. 2866 del 2021) sempre a Sezioni Unite, e così raccogliendo la sollecitazione contenuta nella ordinanza di rinvio n. 25558/2021 della Seconda Sezione civile, la nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada "può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione".
Infatti, spiega la Corte, lo scopo della notificazione delle violazioni al codice della strada, è la utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione. La nullità della notifica del verbale "rimane perciò sanata soltanto dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione". Ricapitolando, la sanatoria opera se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa. "A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica".
Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio".
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