In caso Smarrimento, Sottrazione o Distruzione di una delle targhe, l’intestatario della Carta di Circolazione deve fare denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano una ricevuta. La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.
Durante questo periodo è consentita la circolazione previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazione contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
In caso di distruzione di una delle targhe la richiesta di nuova immatricolazione può essere presentata all’ Ufficio competente senza attendere i 15 giorni.
Domanda redatta su modello denominato TT2119. Allegato mod. TT2120 se la pratica è presentata da uno studio di consulenza
In caso di smarrimento o furto: originale e fotocopia denuncia furto o smarrimento targa resa presso gli Organi di Polizia da almeno 15 gg;
In caso di deterioramento: riconsegnare la targa stessa;
Originale documento di circolazione. Se tale documento risultasse smarrito, allegare la denuncia resa presso gli Organi di Polizia;
Originale e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Fotocopia codice fiscale;
Versamenti:
L’accesso al sistema dei pagamenti potrà avvenire sia mediante il link www.portaledellautomobilista.it alla voce
Pagamento pratiche online PagoPA TARIFFA da UTILIZZARE – 1D-REIMMATRICOLAZIONE-RIMORCHI -( c./c. 9001 di Euro 10,20 + Versamenti sul c./c. 4028 di Euro 32 + c/c 121012 di 24,74 Euro )
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità.
Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.
Studio di Consulenza Automobilistica
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
CedDgtno