COMMERCIO: REATO -
Emergenza Covid - ll mancato rispetto dell’ordine di chiusura degli esercizi commerciali per violazioni delle norme di accesso non determina il reato di inosservanza dell’ordine dell’autorità.
Corte di Cassazione, sezione I sentenza n.8370 del 11 marzo 2022 (su telegram)
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L'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n.19, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima. E' peraltro consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., anche per l'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi "per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene" legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l'omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa (Sez.3, n. 20417 del 21/02/2018, Delicato; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli).
3.2. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la restituzione del bene in sequestro e manda la Cancelleria per la trasmissione ai sensi dell'art. 626 c.p.p. alla Procura generale per quanto di competenza.