La Legge n. 15/2022 che ha convertito il cosiddetto Decreto “Milleproroghe” ha nuovamente esteso la sospensione dell’operatività dell’obbligo di etichettatura ambientale, fino al 31 dicembre 2022. L’obbligo di etichettatura degli imballaggi entrerà quindi in vigore il 1° gennaio 2023.
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Decreto legislativo 152/2006 relativamente ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano:
opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Il sistema sanzionatorio
L’articolo 261, comma 3 del Decreto legislativo 152/2006 dispone che:
La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.
L’articolo 261, comma 3 del Decreto legislativo 152/2006 dispone che:
La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.
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