Protocollo n° 8924 – del 18/03/2022 – Carta di circolazione provvisoria – Art. 95, comma 1, c.d.s. – Disposizione abrogata dal d.lgs. n. 98/2017 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà.
Aggiornato il 22/03/2022 by CedDgtno
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Oggetto: Carta di circolazione provvisoria – Art. 95, comma 1, c.d.s. – Disposizione abrogata dal d.lgs. n. 98/2017 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà.
Pervengono a questa Direzione Generale segnalazioni relative al rilascio, da parte di alcuni UMC, della carta di circolazione provvisoria prevista dall’abrogato comma 1 dell’art. 95 c.d.s..
Al riguardo, si fa presente che, in forza di detta abrogazione, il rilascio della carta di circolazione provvisoria è del tutto illegittimo ed espone gli utenti, in caso di controlli su strada da parte delle Forze dell’ordine, alla sanzione pecuniaria da € 430 a € 1.731 e alla sanzione accessoria della confisca del veicolo previste dall’art. 93, comma 7, c.d.s., con conseguenti possibili responsabilità a carico degli UMC, potendo l’ipotesi in esame essere rubricata quale circolazione di veicoli per i quali non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o il DU).
Si coglie altresì l’occasione per ribadire, come già evidenziato nella Scheda tematica n. 1 pubblicata sul Portale del Trasporto nell’ambito delle istruzioni operative dedicate alle procedure telematiche in materia di DU, che l’abolizione della carta di circolazione provvisoria ha una portata applicativa generale e, pertanto, è riferita anche ai veicoli non soggetti a trascrizione al PRA.
Pervengono a questa Direzione Generale segnalazioni relative al rilascio, da parte di alcuni UMC, della carta di circolazione provvisoria prevista dall’abrogato comma 1 dell’art. 95 c.d.s..
Al riguardo, si fa presente che, in forza di detta abrogazione, il rilascio della carta di circolazione provvisoria è del tutto illegittimo ed espone gli utenti, in caso di controlli su strada da parte delle Forze dell’ordine, alla sanzione pecuniaria da € 430 a € 1.731 e alla sanzione accessoria della confisca del veicolo previste dall’art. 93, comma 7, c.d.s., con conseguenti possibili responsabilità a carico degli UMC, potendo l’ipotesi in esame essere rubricata quale circolazione di veicoli per i quali non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o il DU).
Si coglie altresì l’occasione per ribadire, come già evidenziato nella Scheda tematica n. 1 pubblicata sul Portale del Trasporto nell’ambito delle istruzioni operative dedicate alle procedure telematiche in materia di DU, che l’abolizione della carta di circolazione provvisoria ha una portata applicativa generale e, pertanto, è riferita anche ai veicoli non soggetti a trascrizione al PRA.
Restano, invece, invariate le norme contenute nell’art. 92 c.d.s., concernenti il rilascio dell’estratto della carta di circolazione, da parte degli UMC, nonché della ricevuta sostitutiva da parte degli Studi di consulenza automobilistica, che possono avere ad oggetto sia ordinarie carte di circolazione sia DU. Si invitano le DGT in indirizzo a vigilare costantemente sulla conformità dell’operato degli Uffici con quanto rappresentato con la presente circolare