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DELIBERA N. 24/2022/PAR RICHIESTA DI PARERE COMUNE DI FERRARA Applicazione degli artt. 12, 12-bis e 208 del dlgs n. 285/1992 Espletamento dei servizi di polizia stradale –“ausiliario del traffico” – destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada a finalità di previdenza. La Sezione Regionale dell’Emilia-Romagna ritiene ammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Ferrara in quanto tesa a conoscere le corrette modalità di utilizzo di entrate straordinarie a carattere vincolato e quindi attinente alla materia della contabilità pubblica nella sua visione dinamica delineata dalla giurisprudenza della Corte nonché suscettibile di interesse per gli enti in generale. Nel merito, con riferimento all’analisi del contesto normativo di riferimento e tralasciando i richiami all’applicazione di norme del CCNL- funzioni locali, di competenza di altro soggetto istituzionale, la Sezione ritiene che: . l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura dell’ ”ausiliario del traffico”, assunto con contratto a tempo indeterminato ed incaricato, con provvedimento del Sindaco, di svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta non può essere considerato personale appartenente al Corpo di polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, né è titolare di tutte le funzioni previste per il personale della polizia municipale essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. . di conseguenza, l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale della polizia municipale. La natura di fondo speciale a carattere vincolato, a tutela degli equilibri di bilancio, che viene a costituirsi con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada e l’indicazione dettagliata contenuta nella legge delle finalità perseguibili con i proventi stessi non consentono interpretazioni estensive al di là dello stretto dettato normativo.