RIFIUTO DI FORNIRE LE GENERALITÀ -
Scatta la contravvenzione ex art 651 cp se il rifiuto viene opposto agli agenti della polizia locale. Poi li esibisce all'arrivo dei carabinieri...
Corte di Cassazione, sezione I sentenza n.6918 del 25 febbraio 2022 (pdf su telegram)
SENTENZA
Sent. n. sez. 172/2022
UP - 08/02/2022
R.G.N. 507/2021
avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA
che ha concluso chiedendo il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trento ha dichiarato
1 colpevole della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. e, per l'effetto,
lo ha condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda.
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale sulla scorta degli atti di
indagine utilizzabili nel giudizio abbreviato, l'imputato, dopo essersi avvicinato agli
agenti di polizia municipale intenti a verificare le ragioni della presenza nella zona
adibita a parcheggio di un'autovettura priva del necessario permess.o, si era
rifiutato ripetutamente di fornire le proprie generalità fino a quando non erano
(omissis)
(omissis)
intervenuti sul posto alcuni militari dei Carabinieri ai quali aveva consegnato .i
documenti di identità.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell'imputato, avv. , deducendo due motivi di censura.
2.1. Con il primo deduce insussistenza degli elementi costitutivi della
fattispecie di reato contestata.
Il Tribunale ha erroneamente considerato esistenti i presupposti legittimanti
la richiesta di fornire le generalità. Lo era del tutto estraneo
all'accertamento che stavano operando gli agenti della polizia municipale e si è
avvicinato a questi ultimi in perfetta buona fede e nella convinzione della
legittimità del suo intervento in favore della ragazza proprietaria dell'autovettura
priva di permesso di parcheggio.
L'imputato non si è sottratto al controllo ma si è limitato ad un atteggiamento
riottoso, preferendo aspettare in Carabinieri. Non aveva quindi la volontà di non
fornire le generalità che peraltro aveva oralmente indicato.
In applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio andavano prese
in maggiore considerazione le dichiarazioni spontanee dell'imputato, il quale ha
sempre sostenuto di avere esibito agli agenti copia della denuncia di smarrimento
dei documenti, pacificamente nella sua effettiva disponibilità al momento del
controllo.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l'eccessività della pena inflittagli
giustificata con la valutazione di elementi di gravità in realtà non significativi e
recessivi rispetto all'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato il quale, sin
dall'immediatezza aveva fornito indicazioni personali per quanto insufficienti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. La ratio della fattispecie incriminatrice in esame è quella di salvaguardare
l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuti;! identificazione
del soggetto in circostanze d'interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare
intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti
di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia
della quiete pubblica (da ultimo Sez. 1, n. 35536 del 8/6/2001, Gratto, Rv.
219723); per la configurazione del reato è poi necessario che il soggetto che
richieda ad altri di fornire le sue generalità, eserciti in concreto le pubbliche
funzioni; la potestà del pubblico ufficiale di richiedere indicazioni sulla identità
personale, sullo stato o su altre qualità personali, non è circoscritta alla ipotesi che
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il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito
amministrativo (Sez. 1, n. 18592 del 29/4/2011, De Angelis, Rv. 250269).
·La norma incriminatrice non richiede, poi, nessun presupposto di necessità
della richiesta di indicazione, ma solo la contingenza dell'esercizio delle pubbliche
funzioni sicché il sindacato del giudice sulla legittimità della richiesta può e deve
investire la sussistenza della qualifica soggettiva e della competenza del
richiedente e l'effettivo e concreto esercizio delle funzioni, ma non la
discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale in relazione alla causa
della richiesta.
1.2 A tali principi il provvedimento impugnato si è attenuto laddove ha
ritenuto idonea a far insorgere in capo all'imputato l'obbligo, penalmente
sanzionato, di fornire le sue generalità la sua spontanea intromissione nell'attività
di accertamento degli agenti della polizia locale e la conseguente necessità dei
pubblici ufficiali di approfondire il suo ruolo. Lo , infatti, dichiarando che il
veicolo abusivamente parcheggiato nella zona a traffico limitata era stato
temporaneamente lasciato dalla sua fidanzata che ne era la proprietaria, aveva
rivelato notizie rilevanti ai fini della prosecuzione dell'attività di pertinenza dei
pubblici ufficiali legittimandoli a verificarne la fondatezza in primo luogo con
l'identificazione compiuta dell'informatore.
Nessuna rilevanza è stata correttamente attribuita alla convinzione
dell'imputato di agire in buona fede e senza compiere attività illecita atteso che
anche il soggetto non direttamente destinatario dell'attività svolta dai pubblici
ufficiali se sussistono ragioni di opportunità legate al più proficuo svolgimento del
servizio sono tenuti a fornire indicazioni sulla identità personale.
In fatto è stato escluso che l'imputato abbia fornito le generalità richieste; al\
contrario risulta accertato il suo rifiuto ostinato fino all'intervento dei Carabinieri.
La comunicazione a questi ultimi dei dati richiesti non incide sulla
configurabilità del reato che si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al
pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto,
irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano
fornite successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, De Michele,
Rv. 262644).
2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito
perché sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito che ha datò
congruamente conto dell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione
della pena richiamando i criteri di cui all'art 133 cod. pen. e l'offensività del fatto.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
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All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria equamente determinata nella somma di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.