Il Ministero dell’Interno con la Circolare n.14463 del 27 dicembre 2021, pubblicata in questi giorni, ha disposto che fino al 31 marzo 2022 – termine ultimo di cessazione dello stato di emergenza, salvo proroghe – gli organi di controllo non dovranno elevare sanzioni nei confronti degli autisti che effettuino registrazioni manuali dei tempi di guida e di risposo normalmente registrati dal tachigrafo, in considerazione dei ritardi riscontrati nei servizi di spedizione e recapito delle carte tachigrafiche, nonché del perdurare dell’emergenza sanitaria.
I conducenti dovranno pertanto esibire la ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo della carta presentata entro 7 giorni dallo smarrimento, sottrazione, danneggiamento o deterioramento ovvero – in caso di scadenza di validità – prima dei 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza, e l’eventuale denuncia in caso di smarrimento o furto della medesima carta.
Si ricorda che le registrazioni manuali sono di norma consentite per un massimo di 7 giorni di calendario, ovvero per un periodo più lungo se indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’impresa, a condizione che sia dimostrata l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante il suddetto periodo.
Scarica la Circolare Ministero dell’Interno n.14463 del 27/12/2021
I conducenti dovranno pertanto esibire la ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo della carta presentata entro 7 giorni dallo smarrimento, sottrazione, danneggiamento o deterioramento ovvero – in caso di scadenza di validità – prima dei 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza, e l’eventuale denuncia in caso di smarrimento o furto della medesima carta.
Si ricorda che le registrazioni manuali sono di norma consentite per un massimo di 7 giorni di calendario, ovvero per un periodo più lungo se indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’impresa, a condizione che sia dimostrata l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante il suddetto periodo.
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Confartigianato Bergamo