Protocollo nr° 327 – del 07/01/2022 – Nuovi criteri di intestazione delle macchine agricole – Art. 110 c.d.s., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c-sexies), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 – Istruzioni operative transitorie.
Oggetto: Nuovi criteri di intestazione delle macchine agricole - Art. 110 c.d.s., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c-sexies), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 – Istruzioni operative transitorie
Com’è noto, l’intestazione di macchine agricole è stata sinora consentita esclusivamente alle imprese agricole o forestali, alle imprese che effettuano lavorazioni agro meccaniche, agli enti e ai consorzi pubblici e alle imprese che esercitano l’attività di locazione di macchine agricole.
A seguito della novella dell’art. 110 c.d.s. (commi 2 e 2-bis), introdotta dal decreto-legge in oggetto, è data ora la possibilità di intestare macchine agricole anche a nome di:
- commercianti;
- di qualsivoglia privato (persona fisica o giuridica) non esercente attività agricola o assimilata, limitatamente alle macchine agricole semoventi classificate come trattrici agricole e macchine agricole operatrici a due o più assi (art. 57, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli (art. 57, comma 2, lettera b), n. 2), aventi massa complessiva non superiore a 6t;
- alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati.
Al riguardo, si fa anzitutto presente che si è in attesa di poter adottare le necessarie modifiche all’art. 249 del regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s., che consentiranno non solo lo sviluppo delle nuove procedure informatiche ma altresì di introdurre criteri di semplificazione amministrativa anche per i procedimenti riferiti alle macchine agricole.
Nell’attesa, si rende comunque possibile provvedere alla intestazione di dette macchine in capo ai commercianti ed alle persone fisiche e giuridiche che non esercitano attività di impresa agricola utilizzando le consuete maschere “SC89”, ad uso degli UMC, e “PR89”, ad uso degli Studi di consulenza automobilistica,
e valorizzando il campo “AZIENDA” con una delle seguenti diciture:
- COMMERCIANTE (ART.110 C.D.S.,COMMA 2)
- SOGGETTO PRIVATO (ART.110 C.D.S.,COMMA 2)
In via transitoria, viceversa, non si rende al momento ancora possibile procedere alla intestazione a nome delle reti di imprese agricole non potendo ancora essere acquisito, mediante le procedure attualmente in uso, il relativo codice fiscale.
Si fa riserva di comunicare ulteriori istruzioni operative non appena saranno realizzate le nuove implementazioni informatiche.
Com’è noto, l’intestazione di macchine agricole è stata sinora consentita esclusivamente alle imprese agricole o forestali, alle imprese che effettuano lavorazioni agro meccaniche, agli enti e ai consorzi pubblici e alle imprese che esercitano l’attività di locazione di macchine agricole.
A seguito della novella dell’art. 110 c.d.s. (commi 2 e 2-bis), introdotta dal decreto-legge in oggetto, è data ora la possibilità di intestare macchine agricole anche a nome di:
- commercianti;
- di qualsivoglia privato (persona fisica o giuridica) non esercente attività agricola o assimilata, limitatamente alle macchine agricole semoventi classificate come trattrici agricole e macchine agricole operatrici a due o più assi (art. 57, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli (art. 57, comma 2, lettera b), n. 2), aventi massa complessiva non superiore a 6t;
- alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati.
Al riguardo, si fa anzitutto presente che si è in attesa di poter adottare le necessarie modifiche all’art. 249 del regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s., che consentiranno non solo lo sviluppo delle nuove procedure informatiche ma altresì di introdurre criteri di semplificazione amministrativa anche per i procedimenti riferiti alle macchine agricole.
Nell’attesa, si rende comunque possibile provvedere alla intestazione di dette macchine in capo ai commercianti ed alle persone fisiche e giuridiche che non esercitano attività di impresa agricola utilizzando le consuete maschere “SC89”, ad uso degli UMC, e “PR89”, ad uso degli Studi di consulenza automobilistica,
e valorizzando il campo “AZIENDA” con una delle seguenti diciture:
- COMMERCIANTE (ART.110 C.D.S.,COMMA 2)
- SOGGETTO PRIVATO (ART.110 C.D.S.,COMMA 2)
In via transitoria, viceversa, non si rende al momento ancora possibile procedere alla intestazione a nome delle reti di imprese agricole non potendo ancora essere acquisito, mediante le procedure attualmente in uso, il relativo codice fiscale.
Si fa riserva di comunicare ulteriori istruzioni operative non appena saranno realizzate le nuove implementazioni informatiche.