Per la Cassazione, è configurabile una gara di velocità, vietata dall'art. 9-ter c.d.s., quando «due o più conducenti di veicoli, anche senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l'uno con l'altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida».