Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.535 del 12/01/2022 (ECLI:IT:CASS:2022:535PEN), udienza del 11/11/2021,
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIULIANI ALDO nato a GROSSETO il 01/06/1979
avverso la sentenza del 15/05/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY
che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15 maggio 2020 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato
Aldo Giuliani, nella qualità dei gestore della discoteca Zig Zag, colpevole del reato
di cui all'art. 650 cod. pen. per non avere osservato l'ordinanza del Sindaco del
comune di Monte Argentario che, per ragioni di ordine pubblico e di igiene, aveva
sospeso in periodo notturno le attività di diffusione musicale fino alla taratura
dell'impianto ad un livello tale da rispettare i limiti di legge.
2. Avverso la pronunzia il Giuliani ha proposto ricorso, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 650 cod.
pen.. Evidenzia, in particolare, che il Tribunale, in violazione della clausola di
Penale Sent. Sez. 1 Num. 535 Anno 2022
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 11/11/2021Corte di Cassazione - copia non ufficialesussidiarietà, ha ritenuto configurabile il reato nonostante la condotta contestata
sia altrimenti sanzionata.
2.2. Con il secondo motivo deduce di legge con riferimento agli artt. 50,
comma 7 - bis e 50, comma 7 - bis.1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'ordinanza
sindacale violata dall'imputato è stata emessa dal sindaco quale rappresentante
della comunità locale e non quale ufficiale di governo e la sua inosservanza è
punita sul piano amministrativo con una sanzione pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la connessione
logica delle questioni poste, sono infondati.
2. Non trova applicazione nel caso in esame il principio costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l'inosservanza di
ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. soltanto
ove l'inottemperanza si riferisca a provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati
con riguardo a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, nel
mentre resta estranea alla sfera di applicazione della norma in parola
l'inottemperanza a ordinanze sindacali, volte a dare applicazione a leggi o
regolamenti vigenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene punita con la sanzione
amministrativa da specifiche norme del settore (Sez. 3, n. 20417 del 21/2/2018,
Delicato, Rv. 273223; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli, Rv. 254247; Sez.
1, n. 7893 del 8/2/2007, Nigro, Rv. 236244).
In altri termini, la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. non è
configurabile quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal
provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e
trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento (Sez. 1, n. 43202
del 8/11/2002, Romanisio, Rv. 222945.
L'ordinanza sindacale violata dall'odierno ricorrente, lungi dal ribadire il
divieto di superare i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti dal
d.p.c.m. 14 novembre 1997, attuativo del precetto posto e sanzionato dall'art. 10,
comma 2, della legge n. 447 del 1995 (come nel caso esaminato in Sez. 1, n.
28821 del 2014 , Boni, non massimata), proibiva, invece, per ragioni di ordine
pubblico e di igiene, legate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, la
prosecuzione di una determinata attività, precisamente le attività notturne di
diffusione musicale fino alla taratura dell'impianto ad un livello tale da rispettare i
limiti di legge.
Si tratta, quindi, di un provvedimento, adottato dal competente organo, il
sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi del combinato disposto dei commi 4
2Corte di Cassazione - copia non ufficialee 6 dell'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26, che, per l'appunto, consente l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti impositive di modifiche agli orari
degli esercizi commerciali in presenza di un «caso di emergenza» e per uno
specifico motivo di ordine pubblico ed igiene, costituito dall' «inquinamento
acustico».
Tale disposizione non prevede nel caso di inosservanza dell'ordinanza una
sanzione di carattere amministrativo, sicché correttamente il giudice di merito ha
ritenuto, non operando la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 650 cod. pen., che
il mancato rispetto di tale provvedimento comportasse il reato contestato.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, in Roma il giorno 11 novembre 2021.Corte di Cassazione - copia non ufficiale